Unvereinbarkeit (Incompatibilità)

Secondo l’ordinamento costituzionale Tedesco una sentenza d’incostituzionalità che determini aggravi della spesa pubblica deve essere sospesa in attesa di provvedimenti dello stato.
Ciascuna legge che comporti nuove spese deve avere la copertura finanziaria necessaria al fine di non apportare un deficit al bilancio dello Stato (art. 81 Cost.).
Una sentenza di illegittimità della corte Costituzionale al contrario può provocare un aggravio per le casse dello Stato.
La Corte dovrebbe sospendere l’applicazione della sentenza di incostituzionalità in attesa che il Parlamento trovi una idonea soluzione alla questione.

Abuso di posizione dominante (Abuse of dominant position)

Nel diritto antitrust comunitario è una fattispecie vietata per tutelare la concorrenza effettiva.
Sul mercato una o più imprese hanno posizione dominante quando possono influire in misura sostanziale sulle decisioni di altri agenti economici con strategia indipendente, e sottrarsi ad una concorrenza effettiva. Esse hanno la possibilità di stabilire i prezzi a proprio piacimento per l’esistenza di una posizione dominante.
Non è necessaria, l’esistenza di un vero e proprio monopolio cioè, eliminare ogni concorrenza, basta la possibilità per una o più imprese di eliminare dal mercato le imprese concorrenti.
L’assunzione di una posizione dominante è vietata solo se è sfruttata abusivamente.
L’art. 82 del Trattato CE e la normativa italiana (L. 287/90) vietano l’abuso di posizione dominante da parte di una o più imprese all’interno del mercato nazionale se pregiudicano il commercio tra gli Stati membri e stabiliscono, che esso si realizza attraverso le seguenti pratiche:
— imporre prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali estremamente gravose;
— impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori;
— applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni differenti per prestazioni simili, cosi’ da determinare ingiustificati svantaggi per la concorrenza;
— subordinare la conclusione dei contratti all’accettazione da parte dei contraenti di prestazioni supplementari che non hanno alcuna correlazione con l’oggetto degli stessi contratti.