Esse erano cose tagliate o scavate dalla terra che non rientravano, secondo Ulpiano tra le pertinenze.
Categoria: Glossario
Scriptura [Scrittura; cfr. artt. 934 ss. c.c.]
In questo modo veniva acquisito a titolo originario il domìnium ex iùre Quirìtium.
Si pensava che il proprietario delle cose sulle quali un terzo aveva scritto (pergamene, papiri) acquistava la proprietà delle sostanze usate per scrivere (inchiostro, cera), e dello scritto.
L’autore dello scritto non aveva diritto sul prodotto intellettuale.
Il proprietario delle pergamene o dei papiri di sua iniziativa distruggeva lo scritto o lo divulgava.
Doveva pagare le spese di scrittura e quando non lo faceva reclamando lo stesso la proprietà dello scritto, poteva vedere paralizzata la sua pretesa da una excèptio doli mali.
Senatusconsultum Calvisianum de pecùniis repetùndis
Senatusconsultum che risale agli albori del Principato (4 a.C.), apportò delle semplificazioni nel processo, per l’ipotesi di accusa non capitale, cioè deferì il giudizio ad una commissione di cinque senatori.
Senatusconsultum Memmiànum
Senatusconsultum [che fu emanato nel 63 d.C. e stabilisce che le adozioni simulate non avessero effetti giuridici.