Abitualità criminosa (d. pen.) (Habitual criminal)

È la condizione di chi con la sua persistente attività criminosa dimostra di avere acquistato un’ attitudine a commettere reati.
Qundi si tratta di una forma specifica di pericolosità sociale.
Il legislatore ha previsto due specie di abitualità crminosa: quella presunta e quella ritenuta dal giudice.
Per quanto riguarda le contravvenzioni l’abitualità non è mai presunta ma deve essere dichiarata dal giudice.
Se un soggetto, dopo essere stato condannato alla pena dell’arresto per tre contravvenzioni della stessa tipologia, riporti condanne per un’altra contravvenzione, dello stesso genere viene considerato dedito al reato.
In seguito alla dichiarazione di abitualità criminosa il soggetto può essere sottoposto a misura di sicurezza.

Acquiescenza (Waiver)

È una causa di conservazione soggettiva dell’atto amministrativo.
Essa dipende da un comportamento con cui il soggetto privato dimostra, con manifestazioni espresse o per fatti concludenti, di essere d’accordo con l’operato della Pubblica Amministrazione
In questo modo si preclude la possibilità di impugnare sia in via amministrativa che giurisdizionale il provvedimento amministrativo, riconoscendo la legittimità dell’operato.
Nel processo civile l’acquiescenza è il comportamento con il quale la parte soccombente manifesta la volontà di non impugnare la sentenza.
Vi deve essere una esplicita dichiarazione in tal senso oppure può essere tacita, in caso di comportamento incompatibile con la volontà di impugnare .
L’acquiescenza espressa o tacita che sia, può riguardare l’intera sentenza, quindi essere definita totale, oppure solo alcuni capi quindi essere definita parziale.
Si parla anche di acquiescenza tacita impropria o qualificata
Quando la sentenza è composta da più capi il soccombente può impugnarne soltanto alcuni.
In tal caso, l’impugnazione parziale comporta l’acquiescenza tacita alle parti della sentenza non impugnate.