Albergo contratto di (d.civ.) (Hotel contract)

È un contratto caratterizzato da elementi del contratto d’opera e di quello di locazione.
L’albergatore con tale contratto si obbliga, dietro corrispettivo in denaro, ad alloggiare il cliente nei locali dell’albergo, convenientemente mobiliati e provvisti di adeguati servizi, somministrandogli eventualmente anche il vitto.
L’albergatore è responsabile delle cose portate in albergo, ma non consegnategli. Egli dovrà risarcire il danno limitatamente al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata.
L’albergatore ha responsabilità illimitata per le cose consegnategli in custodia e per quelle di cui ha illegittimamente rifiutato la custodia.
La responsabilità dell’albergatore viene meno solo se il deterioramento , la distruzione, la sottrazione siano dovute: al cliente, alle persone che lo accompagnano, a forza maggiore,alla natura intrinseca della cosa
Il cliente non ha diritto al risarcimento se denuncia il danno con ritardo.
Il contratto di albergo si applica anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, vagoni-letto etc.

Ammortizzatori sociali (d. lav) (Shock social)

Sono strumenti economico-normativi che sostengono il reddito attenuando gli effetti negativi della vita dei lavoratori, quali ad esempio il licenziamento.
Gli ammortizzatori più utilizzati in Italia sono:
2) il prepensionamento mediante il quale i lavoratori in esubero possono fruire anticipatamente delle prestazioni pensionistiche;
3) la mobilità che disloca i lavoratori in eccedenza presso altre unità produttive, carenti di personale, anche con mansioni diverse;
4) la cassa integrazione guadagni con trattamento salariale integrativo o sostitutivo per quei lavoratori sospesi dall’attività lavorativa o costretti a ridurre il proprio orario di lavoro, a causa di momentanee difficoltà dell’azienda.

Assemblea dei soci (d. comm.) (Assembly members)

L’assemblea dei soci è un organo collegiale e deliberativo presente nella società, che rappresenta la volontà della stessa.
Essa ha funzioni esclusivamente deliberative per la compagine societaria.
Può essere:
1) ordinaria e delibera su argomenti non riservati all’assemblea straordinaria. Essa viene convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio;
2) straordinaria e delibera su argomenti di particolare rilevanza per la società.