Clemenza (atti di) (d. cost.) (Clemenza (acts of))

Con tale termine vengono indicati quei provvedimenti del Presidente della Repubblica o del Parlamento, con i quali viene derogata la legge penale.
Gli (—) possono distinguersi in collettivi, come l’amnistia e l’indulto, e individuali come la grazia e la commutazione della pena.
I primi due atti, originariamente di competenza del Presidente della Repubblica su delega del Parlamento, dopo la L.Cost. 1/92, sono concessi dal Parlamento con legge approvata a maggioranza dei due terzi. La grazia e la commutazione della pena, invece, erano già previste dall’art. 8 dello Statuto albertino e attribuite al re. Nell’attuale ordinamento repubblicano si discute se si tratti di atti presidenziali, governativi o complessi.

Colpevolezza (d. pen.) (Guilt)

È il giudizio di appartenenza psicologica del fatto al suo autore e comprende le condizioni che consentono di muovere un rimprovero personale all’autore del reato.
Può assumere le forme del dolo e della colpa ed è definita genericamente elemento soggettivo del reato.
Il concetto di (—) è recepito, in dottrina, in due diverse accezioni:
— secondo la concezione psicologica, è una relazione psicologica tra fatto ed autore;
— secondo la concezione normativa, consiste nella valutazione normativa di un elemento psicologico, e cioè nella rimproverabilità dell’atteggiamento psicologico tenuto dall’autore.
Secondo la concezione normativa, oggi dominante, nella struttura della (—) occorre distinguere: l’imputabilità; il dolo o la colpa; la conoscibilità del divieto penale [Errore]; l’assenza di cause di esclusione della colpevolezza [Cause di giustificazione].
Principio di (—)
La rilevanza della (—), relativamente all’affermazione della responsabilità penale, è ribadita dall’affermazione del principio di (—) come principio costituzionalmente rilevante: secondo l’art. 27, co. 1 Cost. la responsabilità penale è personale.
L’interpretazione della vera portata di questo principio divide la dottrina:
— un primo orientamento ritiene che il principio in questione ricomprenda soltanto il divieto della responsabilità per fatto altrui, non anche della responsabilità oggettiva;
— un secondo orientamento ritiene che il legislatore costituzionale abbia accolto un concetto di responsabilità personale incentrata sull’atteggiamento interiore dell’agente;
— un orientamento intermedio (che appare preferibile) ritiene costituzionalmente affermato il principio della responsabilità per fatto proprio colpevole, con la conseguente illegittimità costituzionale sia delle ipotesi di responsabilità per fatto altrui che per fatto proprio incolpevole, e cioè per cd. responsabilità oggettiva.

Commorienza (d. civ.) (Simultaneous)

Si ha (—) quando più persone muoiono a causa dello stesso evento e non si può stabilire la priorità della morte dell’una o dell’altra.
Questa ipotesi ha rilievo giuridico poiché è importante ai fini ereditari stabilire esattamente il momento della morte dei soggetti e l’ordine di sopravvivenza degli stessi.
L’art. 4 c.c. ha stabilito una presunzione generale di (—), disponendo che i soggetti si presumono morti tutti nello stesso istante, ma è consentito di provare, a chi ne abbia interesse, la sopravvivenza di un commoriente rispetto ad un altro, secondo le regole sull’onere della prova.

Concepturus (d. civ.)

Il termine latino indica il nascituro non ancora concepito. Il legislatore stabilisce che il (—) possa essere destinatario di disposizioni testamentarie e di donazioni (artt. 462, 784 c.c.).
L’unica condizione posta è che si tratti di figli di una determinata persona vivente al tempo del testamento o della donazione.
Si ritiene che né il (—), né il nascituro concepito abbiano capacità giuridica.