Risponde del delitto di (—) chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità Giudiziaria o ai corpi di Polizia, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente (cd. (—) diretta o formale), ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato (cd. (—) indiretta o materiale) (artt. 368-370 c.p.).
Per la configurabilità del reato di (—) non occorre la presentazione di una denuncia in senso formale, ma è sufficiente che siano portate a conoscenza dell’autorità giudiziaria, con qualsiasi mezzo (scritti, informazioni, testimonianze) circostanze idonee ad indicare taluno come responsabile di un reato che non ha commesso.
Pena: Reato semplice: reclusione da 2 a 6 anni. Reclusione da 4 a 12 anni se dal fatto deriva una condanna a reclusione superiore a 5 anni. Reclusione da 6 a 20 anni se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo.
Autocalunnia [reato di]
Risponde di tale delitto (art. 369 c.p.) chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate nell’art. 368 c.p. (autorità giudiziaria etc.), anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione, incolpa se stesso di un reato commesso da altri.
Pena: reclusione da 1 a 3 anni.
Categoria: Glossario
Carabinieri (d. pubbl.)
Insieme alla Polizia di Stato, l’Arma dei (—) costituisce la parte più importante della forza pubblica.
Le loro funzioni si inquadrano nella vasta categoria delle funzioni di polizia. Si tratta di funzioni vigilative, esecutive, informative e, solo in casi rarissimi. in materia di polizia militare, deliberative.
I (—), fin dalla loro istituzione, hanno avuto una doppia dipendenza: dal competente Ministero militare (difesa-esercito) per tutto ciò che riguarda il reclutamento, l’ordinamento, la disciplina, l’amministrazione, l’armamento, l’equipaggiamento, l’addestramento nonché il servizio di polizia militare considerato nel senso più lato; dal Ministero dell’interno per quanto si riferisce al servizio di istituto, d’ordine e di sicurezza pubblica, nonché all’accasermamento ed al casermaggio.
Il D.Lgs. 5-10-2000, n. 297, in attuazione dell’articolo 1 della legge 31-3-2000, n. 78, ha conferito una collocazione più funzionale all’Arma dei (—), elevata al rango di forza armata. L’Arma dei (—), infatti, è una delle quattro Forze Armate – unitamente all’Esercito Italiano, alla Marina Militare Italiana ed all’Aeronautica Militare Italiana.
Cassetta di sicurezza (d. banc.) (Safety)
È una cassaforte situata in locali blindati che la banca mette a disposizione, dietro versamento di un canone di locazione, del proprio cliente: quest’ultimo vi può riporre tutti gli oggetti che desidera (generalmente di elevato valore o notevole importanza) purché non siano pericolosi (artt. 1839-1841 c.c.).
Il diritto di apertura è subordinato all’esibizione di una speciale tessera ed all’apposizione della firma dell’utente in un apposito registro (al fine di accertare documentalmente giorno ed ora di apertura).
Anche in questo servizio la banca è tenuta alla particolare diligenza professionale; essa risponde per la idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della (—), salvo il caso fortuito.
In caso di morte dell’intestatario, la banca, che ne abbia ricevuto comunicazione, non può prestarsi all’apertura della (—), se non con l’accordo di tutti gli aventi diritto, o secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria (art. 1840 c.c.).
Cessio pro soluto (cessione in pagamento attuale e definitivo) (d. civ.) (Stops without recourse (in transfer payments current and final))
Nell’ambito della cessione del credito, si ha (—) quando il creditore cedente garantisce al cessionario solo l’esistenza del credito ceduto (cd. nomen verum) e non anche che il debitore sia solvibile (cd. nomen bonum) (art. 1267 c.c.). Il cessionario si intende quindi soddisfatto nel momento in cui avviene la cessione. È questo l’effetto tipico della cessione del credito.