È una particolare fase della politica dei redditi (v.) posta in essere dalle autorità di governo al fine di rallentare la crescita dell’inflazione (v.).
In genere si ha congelamento dei salari nello stadio iniziale, quando viene imposto coattivamente dal governo, o stabilito di comune accordo (v. Concertazione), un arresto a qualunque aumento dei salari. Di norma al congelamento dei salari s’accompagna un congelamento di tutte le altre forme di reddito e dei prezzi.
Categoria: Glossario
Congregazione delle cause dei santi (Congregation of the Causes of Saints)
Congregazione romana competente per tutto ciò che riguarda le cause di beatificazione e di canonizzazione nonché la conservazione delle reliquie.
Si divide in tre uffici ed è regolata dal motu proprio «Sanctitatis clarior» del 19 marzo 1969, che ha riformato le strutture dei processi di beatificazione e di canonizzazione.
Contributi previdenziali
Versamenti effettuati ad enti statali, quali l’INPS (v.) e l’INAIL (v.), per i fini previdenziali ed assistenziali.
I contributi previdenziali sono a carico del lavoratore e del datore di lavoro e possono distinguersi in:
— obbligatori (o effettivi), dovuti dal datore di lavoro per coloro che svolgano attività retribuita alle sue dipendenze e commisurati, generalmente, ad un’aliquota percentuale della retribuzione totale;
— da riscatto, che consentono al lavoratore di regolarizzare e di coprire periodi lavorativi non assistiti da obbligo assicurativo;
— volontari, direttamente versati dal lavoratore il cui rapporto di lavoro subordinato sia cessato, o si sia interrotto, per aumentare l’anzianità contributiva;
— figurativi, utili a coprire periodi in cui l’assicurato non ha svolto attività lavorativa per cause indipendenti dalla sua volontà.
L’introduzione e l’evoluzione di tali contributi sono legati alle vicende storiche delle politiche per la sicurezza sociale, ma soprattutto ai bassi costi amministrativi e all’alto contenuto di illusione finanziaria (v.).
Consuetudine can. 23-28 c.j.c. (Custom)
In diritto canonico, diviene norma giuridica non in base al consenso dei sudditi bensì solo ed unicamente se riceve l’approvazione dell’autorità competente.
Tale approvazione può aversi se ricorrono le seguenti circostanze:
— che la (—) sorga in una comunità capace almeno di ricevere una legge, cioè una società perfetta (provincia ecclesiastica, diocesi, Capitolo, ordine religioso [vedi Religiosi]);
— che consti di un ripetuto e costante esercizio di atti liberamente compiuti, accompagnati dall’opinio iuris ac necessitatis cioè dal convincimento di compiere atti giuridicamente obbligatori;
— che non sia contraria al diritto divino;
— che sia, invece, razionale, abbia, cioè, un oggetto idoneo;
— che esista una diuturnitas cioè una protrazione per un certo periodo di tempo, di regola non inferiore ai trenta anni.
La (—) può essere: universale, se è in vigore in tutta la Chiesa; particolare, se è in vigore solo in determinati territori. In riferimento alla legge (scritta) può essere secundum legem (cioè conforme alla legge); contra legem (cioè contraria alla legge) e præter legem (letteralmente «al di fuori della legge»: se cioè stabilisce qualcosa di non esistente nella legge scritta).
La (—), sia contra che præter legem, può essere revocata con legge o a mezzo di una consuetudine contraria; se, però, non se ne fa espressa menzione, la legge non revoca le (—) centenarie o immemorabili, né la legge universale revoca le (—) particolari.