Conto della formazione del capitale

In contabilità nazionale (v.), mette in luce il modo attraverso il quale il risparmio lordo viene investito.
Può accadere, infatti, che la nazione utilizzi il proprio risparmio oltre che per investimenti interni anche per investimenti esteri.
Quest’ultima operazione può assumere segno negativo, nel caso in cui la somma algebrica degli investimenti e delle scorte superi il risparmio nazionale. In questo caso, nel conto di formazione del capitale sarà evidenziato l’indebitamento della nazione verso l’estero.

Rinuncia can. 187-189, 401,538 c.j.c. (Waiver)

Modalità che prevede la perdita dell’ufficio ecclesiastico per chi è responsabile dei propri atti.
La rinuncia simile alle, non ha valore se indotta da timore grave ed ingiusto, da dolo, da errore sostanziale o da simonia.
Essa deve essere scritta o detta a voce davanti a due testimoni, nelle mani dell’autorità competente alla provvista dell’ufficio ecclesiastico.
I Vescovi diocesani e i parroci, dopo il settantacinquesimo anno di età, devono presentare la rinuncia all’ufficio nelle mani del Sommo Pontefice o del proprio Vescovo diocesano.

Contabilità pubblica

Complesso delle norme che disciplinano l’organizzazione finanziario-contabile delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, la gestione patrimoniale, l’attività contrattuale, la gestione del bilancio, il sistema dei controlli e la responsabilità degli amministratori della cosa pubblica. Se riferita allo Stato è più propriamente detta contabilità di Stato.
Le norme che compongono il sistema giuridico della contabilità pubblica sono formulate tenendo conto degli aspetti tecnici e delle situazioni ragionieristiche, senza che però perdano la loro connotazione giuridica.
I principi fondamentali in materia di contabilità pubblica vengono dettati dalla Costituzione in relazione alle seguenti materie:
— i bilanci dello Stato e i conti delle entrate e delle uscite dei singoli Ministeri (art. 81);
— i controlli della gestione finanziaria da parte della Corte dei Conti (art. 100);
— la giurisdizione contabile della Corte dei Conti (art. 103);
— il decentramento alle Regioni di attività finanziarie, e quindi contabili, già spettanti allo Stato (art. 119).
Ulteriori principi in tema di contabilità pubblica sono dettati dalla legge n. 468, del 5-8-1978 in gran parte modificata dalla legge n. 362, del 23-8-1988, che ha disegnato il quadro legislativo della manovra di bilancio (v.) annuale, dalla legge n. 94, del 3-4-1997 che ha rivoluzionato la struttura del bilancio dello Stato e dalla legge n. 208, del 25-6-1999 che ha cambiato i termini di presentazione dei documenti di bilancio nonché il contenuto della legge finanziaria (v.) e del DPEF (v.).
Pur nella sua specificità, dovuta alla natura pubblica degli enti cui essa detta norme in materia di bilancio, la contabilità pubblica si è progressivamente avvicinata alle dottrine aziendalistiche, mutuandone sempre più istituti e principi.

Approfondimento: L’evoluzione della contabilità di StatoL’evoluzione della contabilità di Stato

Sede vacante can. 416-430 c.j.c. (See vacant)

S’intende sede vacante la mancanza del vescovo nella sede episcopale per morte dello stesso, per sua rinuncia accettata dal Romano Pontefice, per trasferimento o per privazione intimata al Vescovo stesso.
E’ il vescovo ausiliare più anziano che sostituisce Il Vescovo durante la vacanza e fino alla nomina dell’Amministratore diocesano.