Restrizioni quantitative

artt. 28-31 Trattato CE

Misure nazionali, di natura non tariffaria, recanti un divieto totale o parziale, ivi compresi i contingentamenti (v.), all’importazione o all’esportazione di un determinato prodotto: ciò al fine di sanzionare ogni tipo di intervento nazionale che intralci gli scambi intracomunitari e la libera circolazione delle merci (v.).
Le disposizioni comunitarie vietano in modo esplicito l’utilizzo di restrizioni quantitative a far data dalla scadenza del periodo transitorio (v.), fissata dal Trattato CEE al 31 dicembre 1969.
Così come per i dazi doganali (v.), anche per le restrizioni quantitative il periodo transitorio è stato abbreviato poiché il processo di abolizione evolveva in modo soddisfacente; di qui le decisioni del Consiglio adottate in due riprese (maggio 1960 e maggio 1962) che hanno accelerato il ritmo delle riduzioni e hanno consentito di far terminare il periodo transitorio il 1° luglio 1968.
In realtà, il divieto di restrizioni quantitative ha però cominciato a dispiegare la propria efficacia a partire dal 1° gennaio 1970; durante la fase di pendenza si è provveduto al progressivo smantellamento di ogni misura che limitasse le importazioni e le esportazioni, imponendo a tal fine agli Stati membri l’obbligo di astenersi dall’introdurne di nuove o da aggravare quelle esistenti.

Risorse proprie

art. 269 Trattato CE; Decisione 31 ottobre 1994, n. 94/728/CE

Ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 1971, ma operativo solo dal 1979, il sistema di risorse proprie rappresenta l’unica modalità di finanziamento della Comunità (v.).
Attualmente costituiscono risorse proprie della Comunità:
—i prelievi riscossi sulle importazioni di prodotti agricoli (v. Prelievi agricoli), cioè tutti i prelievi, supplementi, importi supplementari o compensatori, importi o elementi addizionali ed altri diritti fissati dalle istituzioni comunitarie sugli scambi con i paesi non membri, nel quadro della politica agricola comune (v. PAC), nonché i contributi e altri diritti previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati (v. OCM) nel settore dello zucchero;
— i dazi doganali (v.), ossia quelli della tariffa doganale comune (v. TDC) e gli altri diritti fissati dalle Comunità sugli scambi con i paesi non membri;
— i proventi dell’imposta sul valore aggiunto (v. IVA), ottenuti mediante applicazione di un tasso attualmente pari all’1%. Secondo quanto stabiito nel corso del vertice di Berlino esso verrà ridotto allo 0,75 nel 2002 e allo 0,50 nel 2004;
— una nuova risorsa (v. Quarta risorsa). In pratica si tratta di contributi versati dagli Stati membri qualora le precedenti risorse non risultassero sufficienti a garantire una certa entità delle entrate comunitarie. I versamenti al bilancio comunitario (v.) coprono lo scarto esistente tra le precedenti risorse proprie ed una percentuale del PNL degli Stati membri fissate per il periodo 2000-2006 all’1, 27%.
Costituiscono inoltre risorse proprie quelle provenienti da tributi istituiti nell’ambito di una politica comune, in attuazione delle disposizioni dei Trattati CE ed EURATOM, nonché i proventi derivanti dai prelievi della CECA o dai prestiti da questa contratti.
Il fatto che la Comunità si finanzi mediante risorse proprie non significa che la riscossione dei dazi, dei prelievi e delle altre entrate sia affidata alle istituzioni comunitarie: essa rimane prerogativa degli Stati membri, i quali provvederanno a versare le somme percepite alla Comunità, ottenendo un rimborso a titolo di spese di riscossione del 25%.
La ratio di questo sistema consiste nel rendere la Comunità indipendente dai contributi versati dagli Stati membri, a differenza di quanto accadeva in precedenza. Infatti in passato era adottato il sistema tipico di finanziamento delle organizzazioni internazionali: ciascuno Stato versava un contributo che, in percentuale, teneva conto di alcuni fattori, come la capacità contributiva, il vantaggio ricavato dalla partecipazione alla Comunità ed il peso politico

Tasso di conversione

Il tasso di conversione è il valore in euro.
Tali tassi sono stati fissati nei confronti dell’euro.
Essi sono composti di sei cifre e non possono essere troncati o arrotondati all’atto della conversione ma solo dopo.
art. 123 Trattato CE; art. 4 Regolamento CE 17 giugno 1997, n. 1103/97; Regolamento CE 31 dicembre 1998, n. 2866/98