Tutela della sanità pubblica

artt. 30, 39 e 46 Trattato CE

La protezione della sanità pubblica è compresa nel Trattato in materia di libera circolazione delle merci e libera circolazione dei lavoratori dipendenti e autonomi.
L’art 30 del trattato CE parla di salute pubblica a proposito della libera circolazione delle merci.
Esso aveva lo scopo di evitare l’importo nazionale di alcuni prodotti alimentari contenenti additivi o conservanti permessi dalla legislazione dello Stato di produzione, ma vietati nello Stato di importazione.
La Corte di Giustizia ha stabilito che si può chiedere una deroga a questa legge sapendo che l’additivo non è pericoloso per la salute e che il suo uso è necessario per motivi tecnici cioè il trasporto (sentenza CGCE del 12 marzo 1987, Commissione c. Germania, in causa 178/84; sentenza CGCE del 4 giugno 1992, Debus, cause riunite C-13/91 e C-113/91; sentenza CGCE del 16 luglio 1992, Commissione c. Italia, in causa C-95/89).
Per quanto riguarda la deroga alla libera circolazione dei lavoratori, la direttiva 64/221 prevede (articolo 4) che solo le malattie o infermità del suo allegato possono essere usate contro un lavoratore, e solo se le patologie insorgano prima del rilascio del primo permesso di soggiorno.
La stessa cosa vale per la libera circolazione dei lavoratori autonomi, riguardo le norme di cui all’articolo 46 del Trattato CE

Segretariato generale della Commissione

art. 10 Regolamento interno della Commissione
[internet:www.europa.eu.int/comm/dgs/secretariat_general/index_it.htm]
Questo ufficio insieme alle direzioni generali rappresenta l’apparato amministrativo della Commissione europea.
Il Segretariato programma e coordina le attività dell’istuzione, inoltre è sottoposto al controllo del Presidente della Commissione.
Il Segretariato comprende cinque direzioni:
1) Direzione A – Cancelleria. Essa ha funzione di segreteria per le riunioni settimanali del collegio dei commissari, per i seminari della Commissione, per gli incontri con la Presidenza del Consiglio e per le riunioni dei capi di gabinetto. Pertanto la Cancelleria prepara lo schema dei verbali degli incontri, l’ordine del giorno, inoltre classifica e diffonde i documenti della Commissione. La Cancelleria si occupa di pubblicare le relazioni della Commissione nella Gazzetta ufficiale;
2) Direzione B – Questioni orizzontali. Essa si occupa di aspetti istituzionali, applicazione del diritto comunitario ed informazione. La Commissione deve agire nel rispetto dei principi e delle procedure dei trattati, cioè il principio di sussidiarietà e il principio di proporzionalità, le leggi del diritto comunitario; inoltre cura la correttezza delle informazioni che sono pubblicate;
3) Direzione C – Coordinamento. Valuta la trasparenza e l’accesso ai documenti, la programmazione dei lavori della Commissione, il coordinamento e le priorità delle azioni di riforma interna della stessa, l’assegnazione delle sovvenzioni;
4) Direzione D – Relazioni col Consiglio dell’Unione. La Direzione coordina le attività delle due istituzioni e vigila sulla trasmissione alla Commissione delle informazioni delle riunioni del COREPER;
5) Direzione E – Relazioni col Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale, il Mediatore europeo e il Comitato delle Regioni. La Direzione riceve le informazioni scritte da parte di questa istituzione e le invia alle Direzioni generali e ai Servizi competenti.

SIRENE Supplementary Information Requested at the National Entries – Informazioni Supplementari Richieste all’Entrata Nazionale

art. 108 Convenzione di applicazione Schengen 19 giugno 1990

Ufficio operativo che ha sede presso la sezione nazionale del SIS, e ha il compito di trasmettere in tempi brevissimi informazioni supplementari all’agente di polizia o di dogana dello Stato Schengen.
L’art 108 della Convenzione di Schengen è la base giuridica di quest’ufficio; ciascun ufficio può mettersi in contatto con gli uffici SIRENE degli altri Stati contraenti in modo da scambiarsi le informazioni.