Concilio ecumenico

Adunanza di vescovi della Chiesa cattolica, al fine di esaminare e discutere questioni dogmatiche e religiose di grande importanza.
È detto (—) o universale perché vi partecipano tutti i vescovi della Terra e il papa (o un suo legato); esistono anche concilii plenari (o nazionali) e concilii provinciali (o locali).
Le norme approvate dal (—) sono dette canoni [vedi Canone].
Il primo (—) si tenne a Nicea, in Bitinia (Asia Minore), nel 325, in cui fu affermata la duplice natura, divina e umana, di Cristo, in opposizione alla dottrina formulata da Ario [vedi Arianesimo]; quello di Efeso (Asia Minore) nel 431 contro Nestorio, di Calcedonia nel 451, in cui fu definito il dogma della natura umana e divina di Cristo e quello di Trento [vedi Concilio di Trento].
Nel (—) vaticano del 1854 fu sancito il dogma dell’Immacolata Concezione ed in quello del 1869 il dogma dell’infallibilità del papa [vedi Infallibilità del papa (dogma della)].
Hanno il diritto-dovere di partecipare al (—), con voto, tutti e soltanto i vescovi membri del collegio episcopale. L’autorità suprema della Chiesa può convocare per il (—) anche altri soggetti che non siano insigniti della dignità episcopale (ad esempio, superiori di ordini religiosi) determinandone le modalità di partecipazione.
Spetta unicamente al romano pontefice:
— convocare il (—);
— presiederlo personalmente o tramite un delegato;
— stabilirne l’ordine del giorno e il regolamento dei lavori (i padri conciliari possono aggiungere altri argomenti da trattare, ma solo con l’approvazione del pontefice);
— trasferirlo, sospenderlo o scioglierlo;
— approvarne i decreti.
Il (—) ha potestà legislativa su tutta la Chiesa ma i suoi decreti acquistano forza obbligatoria solo se approvati dal Sommo Pontefice congiuntamente ai padri Conciliari e debitamente promulgat

Constitutio de feudis (Costituzione sui feudi)

Decreto emanato da diversi imperatori a partire dall’XI secolo, in materia feudale [vedi Feudo].
• (—) di Corrado II il Salico.
Emanata a Cremona il 28 maggio 1037 da Corrado II il Salico [vedi], sanciva l’ereditarietà dei feudi minori da parte dei valvassori [vedi Valvassore]. Essa inflisse un duro colpo alla gerarchia feudale, che veniva soppressa, e pose sullo stesso piano vassalli [vedi Vassallo] e valvassori, grandi feudatari laici e grandi feudatari ecclesiastici.
La (—), conosciuta anche come Edictum de beneficiis regni italici, concedeva ai vassalli minori il privilegio di essere giudicati dal Tribunale dei pari [vedi].
• (—) di Federico I Barbarossa.
Emanata nel dicembre 1154 durante la prima dieta di Roncaglia [vedi Dieta] dall’imperatore Federico I Barbarossa [vedi Federico I di Hohenstaufen]. In virtù di essa si stabilì che tutte le alienazioni di feudi, avvenute in Italia sotto qualsiasi forma ma senza l’effettivo consenso del proprietario delle terre, dovevano considerarsi nulle in quanto contrarie alla legge feudale. Conseguentemente, chi avesse ricevuto dei feudi in pegno, in vendita o a qualsiasi altro titolo senza il permesso del signore, doveva senz’altro restituirli a quest’ultimo, unitamente alle regalie [vedi] percepite indebitamente in funzione dell’alienazione. Tale decreto venne rinnovato nella seconda dieta di Roncaglia, tenuta da Federico Barbarossa nel novembre del 1158

Corpus iuris civilis

Tale locuzione indica la raccolta ufficiale dei testi normativi fondamentali, fatta eseguire dall’imperatore Giustiniano I [vedi], e condotta a termine da Triboniano [vedi] e da altri sedici collaboratori dal 528 al 533. Il (—) è un’imponente compendio di tutte le leggi emanate prima di Giustiniano, di tutti i materiali legislativi e giurisprudenziali circolanti da tempo, nonchè delle leggi promulgate dallo stesso imperatore. È distribuito i cinque volumi, di cui i primi tre contengono il Digesto (Digesta seu Pandectae), il quarto contiene il codice giustinianeo (Novus Iustinianus Codex e poi Codex repetitae praelectionis) ed il quinto contiene le Istituzioni (Institutiones Iustiniani sive Elementa) e le Novelle (Novellae).
Il Digesto, iniziato nel 530 ed entrato in vigore il 30 dicembre 533, è diviso in cinquanta libri e riassume gli scritti più importanti dei giuristi classici, opportunamente manipolati per esere adeguati all’evoluzione del diritto ed essere emendati del loro contenuto contradditttorio o ripetitivo.
In passato, l’uso forense dei giuristi classici rispondeva al criterio detto della legge delle citazioni [vedi Citazioni (legge delle)], ma grazie al Digesto, invece, gli scritti giurisprudenziali (iura) vennero raccolti in un unico testo, facilmente consultabile, e dotati di valore di legge (anche se la raccolta ebbe prevalentemente un uso scolastico).
Il Codice giustinianeo, entrato in vigore il 16 aprile 529 e composto di dodici libri, suddivisi in titoli, fu la prima raccolta di costituzioni imperiali realizzata sotto Giustiniano. L’opera aveva fini eminentemente pratici; questo spiega perché la commissione incaricata della sua redazione fosse autorizzata a manipolare i testi delle leggi imperiali, eliminando ripetizioni e contraddizioni, abrogando le norme ormai desuete, collocando il materiale normativo sotto gli opportuni titoli, fornendo, insomma, leggi certe e lineari racchiuse in un solo codice.
Il 16 novembre 534, con la costituzione Cordi, venne pubblicato il Codex repetitae praelectionis, destinato a rimpiazzare il primo Codice. L’opera si era resa necessaria, sia per consentire la sistemazione di tutte le costituzioni emanate per risolvere i problemi connessi alla raccolta di iura, sia per emendare le leggi imperiali già codificate ed eliminare quelle superflue o superate. Anche a questa nuova edizione del Codice fu attribuito valore di legge, sostituendosi ad ogni altra costituzione imperiale precedentemente in vigore e al vecchio Codice.
Le Istituzioni, pubblicate il 21 novembre 533 con la costituzione Imperatoriam erano divise in quattro libri. L’opera doveva servire da manuale introduttivo sui princìpi fondamentali del diritto e traeva il materiale da scritti istituzionali antichi, soprattutto le Institutiones di Gaio [vedi], e da altri commentari anche non destinati originariamente a scopi didattici. Alcuni mesi dopo la pubblicazione delle Istituzioni, Giustiniano ordinò una profonda riforma degli studi giuridici, che prevedeva la lettura e lo studio sia del materiale istituzionale che del Digesto e delle costituzioni imperiali.
Le Novelle, vale a dire le leggi e le costituzioni imperiali emanate dopo la pubblicazione del secondo Codice, abbracciano un periodo di tempo molto lungo (circa trent’anni), durante il quale la produzione legislativa subì una forte contrazione ma non cessò del tutto. Il periodo più fecondo fu quello tra il 535 e il 542, durante il quale le Novelle si concentrarono soprattutto sulla riforma dello Stato e sui problemi delle strutture burocratiche o sul riordino di interi settori del diritto privato (come quello della famiglia e della successione ereditaria).
A differenza delle precedenti costituzioni, le Novelle imperiali non furono inserite in raccolte ufficiali, ma solo in compilazioni private: la collezione delle centosessantaquattro Novelle, l’Authenticum [vedi] e l’Epitome Iuliani [ved

Court of Chancery

(Corte di Cancelleria) (d. comp.)

Organo dell’ordinamento giuridico inglese che esamina e decide le controversie secondo la procedura di equity [vedi], contrapposta a quella di Common Law [vedi].
A partire dal secolo XIV gli schemi e le tecniche di Common Law si irrigidirono a tal punto da non essere più liberamente estensibili e malleabili. Per i privati divenne sempre più difficile farsi rilasciare nuove azioni processuali dal giudice [vedi Writs], che non elaborava più rimedi innovativi ma si limitava a sviluppare quelli usuali di cui disponeva. Ciò incentivò il ricorso diretto al sovrano, che veniva interpellato attraverso il lord cancelliere, solitamente un ecclesiastico che ricopriva anche le funzioni di guida spirituale del sovrano. A lui cominciarono ad affluire le petizioni e le suppliche che i sudditi rivolgevano al re. Accadde dunque che, con l’aumentare delle istanze trasmessegli dalla Corte, il Consiglio del re [vedi King’s Council] rinunciò a prenderne collegialmente in esame l’ammissibilità ai fini di una discussione in aula, delegando tale compito direttamente al Cancelliere. Il Cancelliere ed i membri del tribunale erano ecclesiastici (e, quindi, giuristi canonisti). La procedura seguita era inquisitoria, scritta e segreta. Durante tutto il secolo XIV e soprattutto nel XV la (—) risolse sempre più spesso da sola, in nome del sovrano e senza più trasmetterle a quest’ultimo, le questioni sottoposte al King’s Council. Alla fine del secolo XV il processo di organizzazione autonoma della (—) si era concluso e la supplica indirizzata al sovrano divenne il presupposto ordinario per adire non più al Council, ma la (—), che giudicava secondo equità, ossia secondo coscienza.
Tra il ’500 e il ’700 la (—) entrò in conflitto con le corti londinesi di Common Law. Tra la fine del secolo XIX e gli inizi del XX la (—) è divenuta la Chancery Division della High Court of Justice