L’art. 1 della Convenzione di Ginevra stabilisce che il rifugiato è chi, teme di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per i suoi convincimenti politici, e trovandosi fuori dal proprio Paese non può e non vuole avvalersi della protezione di questo Paese.
La nozione di rifugiato si distingue da quella di immigrato e di apolide.
Gli immigrati come i rifugiati trovano accoglienza in un altro Paese, ma non sono costretti a lasciare il Paese d’origine, quindi prendono questa decisione liberamente.
Gli apolidi invece perdono la cittadinanza del proprio Paese.
Tale Convenzione non viene attuata per le persone che abbiano commesso un crimine di guerra o contro l’umanità o che siano colpevoli di atti contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Lo status giuridico dei rifugiati viene regolato dalla legge del Paese del suo domicilio.
L’art. 32 della Convenzione stabilisce che gli Stati contraenti non possano espellere i rifugiati residenti sul loro territorio, tranne che per motivi di ordine pubblico e di sicurezza nazionale.
Categoria: Glossario
Rissa (d. pen.)
Commette tquesto reato chi partecipa ad una rissa(art. 588 c.p.) commettendo in tal modo un delitto contro la persona.
La rissa è una violenta mischia tra persone che realizzano atti di violenza in modo da offendere gli avversari e difendersi dalle offese degli stessi.
Devono parteciparvi almeno tre persone anche non in maniera contemporanea.
La pena è una Multa fino a euro 309, o al massimo la reclusione da 3 mesi a 5 anni se avviene la morte o la lesione personale di uno dei corrissanti.
RPI-X [Retail Price Index-X- Indice dei prezzi al dettaglio meno x]
Metodo che permette di fissare i prezzi di offerta dei servizi pubblici gestite dai privati, in questo modo si impedisce che queste li fissino sfruttando il loro potere monopolitico.
Mediante questa si determina che i prezzi crescano ogni anno di un valore inferiore all’inflazione.
SEAQ [Stock Exchange Automated Quotation]
Sistema computerizzato della Borsa di Londra che fu realizzato dopo il big bang.
Secondo questo sistema appositi terminali permettono di accedere alle contrattazioni (fissando prezzi di domanda e di offerta), e a dare esecuzione agli ordini.