Simulazione [cfr. artt. 1414 ss. c.c.] (Simulation)

Nella simulazione le parti, di comune accordo dichiarano deliberatamente di concludere un negozio, mentre in realtà non vogliono concluderne nessuno (detta simulazione assoluta), oppure vogliono concluderne uno differente (detta simulazione relativa).
La simulazione di differenziava dalla riserva mentale, dal momento che nella prima il diverso volere è di entrambe le parti, mentre nella riserva mentale non è riconoscibile l’esistenza di una interna volontà diversa da quella manifestata nell’altra parte.
Nella simulazione entrambe le parti hanno una volontà differente da quella manifesta, vi è quindi divergenza delle due volontà che mirano a creare un’apparenza negoziale.
Nel diritto romano, quando non era presente la discordanza tra volontà e dichiarazione, il negozio era normalmente riconosciuto valido ed efficace.
La giurisprudenza classica, si comincio’ a dare importanza all’accordo simulatorio tra le parti, che doveva però essere provato.
Nel diritto giustinianeo si affermò il concetto che il negozio simulato non era valido, mentre lo era quello dissimulato.

Soldo

Era la paga dei militari in servizio già dal 406 a.C. e servi’ ad invogliare la plebe a rispondere alla leva.
I plebei dovevano sopportare l’onere di provvedere al proprio equipaggiamento e di abbandonare la famiglia ed il lavoro ad ogni chiamata militare.
Al loro ritorno, erano costretti a contrarre debiti per sanare la loro situazione finanziaria.
L’istituzione del soldo risolse i problemi economici ma creò un esercito professionista.
Questo ovviamente facilitava la possibilità di colpi di stato militari.