Lo Stato può partecipare alla gestione e controllo di imprese private mediante il controllo di alcune azioni.
In questo modo la società non diventa un ente pubblico, ma rimane una persona giuridica privata.
Gli enti di gestione riuniscono questi pacchetti azionari.
E’ stata avviata anche la privatizzazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali, che li porterà a diventare delle società per azioni.
L’azionariato operaio è l’attribuzione gratuita o a pagamento, di azioni ai prestatori di lavoro della società emittente.
L’azionariato popolare è l’acquisto delle azioni societarie da parte dei risparmiatori per investire capitali senza partecipare all’attività imprenditoriale.
Categoria: Glossario
Biglietto di cancelleria (d. proc. civ.) (Ticket stationery)
Trattasi di un documento in carta non bollata con cui il cancelliere comunica i fatti rilevanti per il processo, è composto di due parti uguali, una delle quali viene consegnata al destinatario e l’altra è conservata nel fascicolo di ufficio.
C.A.F. (centri di assistenza fiscale) (d. trib.) (C.A.F. (its service tax))
Istituiti dall’art. 78 della L. 413/1991, i sono organismi che assolvono la funzione di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti, pensionati, imprese individuali, imprese familiari, società di persone, società di capitali, cooperative e consorzi.
L’attività dei C.A.F. per lavoratori dipendenti si concretizza nella dichiarazione tributaria e nel calcolo delle imposte dovute.
Le principali forme dell’assistenza fiscale per le imprese si esplicano invece nella:
— redazione delle scritture contabili;
— elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni;
— apposizione del visto di conformità, il quale consiste in una sorta di certificazione di corrispondenza tra i dati delle dichiarazioni e le risultanze del bilancio, delle scritture contabili e dei documenti allegati a norma di legge;
— asseverazione della corrispondenza tra gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all’amministrazione finanziaria, e rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, e quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione.
Cambiale (d. comm.) (Draft)
La (—) è il titolo di credito all’ordine, formale e astratto, contenente l’obbligo incondizionato di pagare o di far pagare una somma di denaro a una determinata scadenza e nel luogo indicato a favore di chi risulta legittimato all’esercizio del diritto.
La (—) può assumere due forme:
— tratta o (—) in senso stretto;
— vaglia cambiario o pagherò cambiario.
La (—) circola mediante girata.
Garanzia dell’obbligazione cambiaria è l’avallo.
Nella (—) tratta il soggetto formalmente chiamato al pagamento è il trattario. Tuttavia perché questi assuma qualità di obbligato cambiario è necessario che accetti la (—) sottoscrivendola. L’accettazione può essere richiesta su presentazione del titolo fino alla scadenza e può essere anche data da un terzo soggetto eventualmente già indicato (cd. bisognatario) dal traente o da un girante. Solo con l’accettazione il portatore del titolo può vantare un vero e proprio diritto verso il trattario: di conseguenza, in caso che questi si rifiuti di accettare, il possessore legittimo della (—) ha diritto di agire in regresso contro il traente e gli altri obbligati cambiari prima della scadenza.
Alla scadenza del termine, il possessore può chiedere il pagamento all’emittente in caso di pagherò o al trattario che ha accettato, ovvero in entrambi i casi all’avallante. Se costoro, che sono gli obbligati diretti non adempiono tempestivamente, il possessore potrà agire in via di regresso nei confronti dei giranti, che sono obbligati in solido.
L’azione di regresso, tuttavia, può essere iniziata solo se la mancata accettazione, in caso di tratta, o l’inadempimento dell’emittente, in caso di pagherò, sono previamente accertati mediante protesto.
La (—) costituisce titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.) e titolo per ottenere decreto di ingiunzione [Decreto (ingiuntivo)] provvisoriamente esecutivo (art. 642 c.p.c.).
(—) finanziaria
È un particolare tipo di titolo di credito all’ordine equiparato a tutti gli effetti di legge alle cambiali ordinarie: la (—) deve però contenere, oltre i normali requisiti previsti per la cambiale ordinaria, la denominazione di (—), denominazione giustificata dal fatto che questa si fonda su un rapporto di natura finanziaria, anziché commerciale. Si tratta di titoli di credito emessi in serie, aventi una scadenza non inferiore a 3 mesi e non superiore a 12 mesi dalla data di emissione.
Le imprese che necessitano di un finanziamento a breve termine possono, infatti, reperire i fondi, senza ricorrere all’indebitamento bancario, mediante la sottoscrizione di una (—) con la quale si impegnano, incondizionatamente, a pagare alla scadenza stabilita la somma indicata nel titolo.
Caratteristica del rapporto finanziario, che è alla base dell’emissione di una (—), è l’esistenza come controparte di una pluralità indistinta di soggetti: ciò fa sì che l’emissione di (—) costituisca raccolta del pubblico risparmio (art. 11 D.Lgs. 1-9-1993, n. 385) e pertanto venga, assoggettata alla relativa disciplina.
(—) ipotecaria
È un particolare tipo di cambiale garantita in cui la garanzia del credito cambiario è costituita da un’ipoteca iscritta su immobili o su beni mobili registrati.
Una volta eseguita l’iscrizione nei registri immobiliari e la relativa annotazione sul titolo, la circolazione della cambiale (mediante girata) importa altresì circolazione della garanzia ipotecaria senza necessità di ulteriori annotazioni.