Figura creata dalla giurisprudenza negli anni ’40 che consiste in quella forma così intensa di patologia dell’atto amministrativo che ne determina la inesistenza. Si distinguono due tipi di (—):
— in astratto, che ricorre nel caso di straripamento di potere o di difetto di attribuzioni: coincide quindi con l’incompetenza assoluta. Nell’ipotesi in cui la P.A. invada un settore riservato ad altri poteri dello Stato, o emani un atto di competenza di un settore amministrativo completamente diverso, le posizioni di diritto incise saranno tutelabili con azione davanti al giudice ordinario;
— in concreto (figura di creazione successiva), che ricorre nel caso di attività della P.A. solo in apparenza autoritativa, in quanto sono state violate le norme in tema di giusto procedimento amministrativo, o perché difettano i presupposti spazio-temporali richiesti per l’emanazione dell’atto, o, ancora, perché il provvedimento [Provvedimenti (amministrativi)] è privo della forma richiesta ad substantiam. Anche in tal caso l’attività della P.A. risulta non autoritativa ma illecita, con tutelabilità dei diritti lesi davanti al giudice ordinario.
Categoria: Glossario
Catasto (d. civ.; d. trib.) (Land)
Elenco generale di tutti i beni immobili, siano essi terreni o fabbricati, che ha lo scopo di determinarne la consistenza e la rendita del bene mediante operazioni di descrizione, misurazione e stima.
Di tali beni viene realizzata quindi una rappresentazione grafica in mappe particellari.
Gli atti del (—) sono conservati dagli Uffici Tecnici Erariali, che dipendono dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Il (—) è attualmente suddiviso in:
— nuovo catasto edilizio urbano (N.C.E.U.), in cui sono censiti i singoli fabbricati urbani e le loro aree pertinenziali;
— nuovo catasto terreni (N.C.T.), in cui sono censiti i terreni ed i fabbricati rurali.
Il sistema catastale ha altresì finalità fiscali, in quanto il classamento e le categorie catastali degli immobili costituiscono parametro di riferimento per la determinazione dei redditi fondiari (reddito dominicale ed agrario dei terreni e redditi dei fabbricati).
Cessio pro solvendo (cessione con soddisfazione del cessionario in futuro) (d. civ.) (Stops pro recourse (assignment to the satisfaction of the transferee in the future))
Nell’ambito della cessione del credito, si ha (—), quando il cedente garantisce al cessionario sia l’esistenza del credito ceduto (nomen verum) che la solvibilità del debitore (nomen bonum) (art. 1267 c.c.).
In questo caso, a differenza della cessio pro soluto, se il debitore ceduto non adempie, il cessionario potrà rivolgersi al cedente per ottenere da lui l’adempimento.
Coalizione di Governo (d. pubbl.) (Coalition Government)
Quando nessun partito raggiunge la maggioranza [Maggioranza (di Governo)] dei voti utili per la formazione di un Governo, questo può essere costituito attraverso l’associazione di diversi partiti, che garantiscono la necessaria maggioranza di parlamentari in grado di sostenere la politica governativa. In tal caso la (—) non persegue l’indirizzo politico di un solo partito, ma quello concordato e comune a tutti quelli che ne fanno parte.