Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana (d. pubbl.) (Official legal acts of the Italian Republic)

Essa corrisponde alla raccolta ufficiale dei provvedimenti legislativi dello Stato e di tutti gli atti del Governo.
Essi sono posti in ordine cronologico, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la loro inserzione ha un valore solo notiziale e documentale, cioè soddisfa l’esigenza di certezza del testo letterale delle norme.

Reati (d. pen.) (Offenses)

Una particolare ipotesi di concorso di reati è costituita dai c.d. (—), cioè reati tra loro collegati da una connessione teleologica, quando cioè un reato è commesso allo scopo di eseguire un altro reato e da una connessione consequenziale allorché un reato viene commesso per conseguire o assicurare a sé o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l’impunità di un altro reato oppure per occultarlo.
(—) di opinione
Il Codice Rocco ha operato una criminalizzazione del dissenso ideologico. Tale repressione, attuata in pieno regime fascista, ha previsto sia i reati della cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) e della cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.), sia le relative figure di istigazione ed apologia (artt. 302 e 303 c.p.). Tale ultima fattispecie è stata abrogata dalla L. 25-6-1999, n. 205 (c.d. legge delega per la depenalizzazione dei reati minori).
Il Codice Rocco ha accentuato l’asprezza della repressione dei (—) sia per severità delle pene (nei minimi e nei massimi edittali), sia per la previsione di numerose circostanze aggravanti, sia infine per una voluta anticipazione della soglia di punibilità dei (—) rispetto ai reati comuni.
L’entrata in vigore della Costituzione ha creato non pochi problemi di compatibilità tra il sistema repressivo del Codice Rocco e la nuova forma istituzionale della Repubblica basata sul pluralismo ideologico e sulla tutela delle minoranze politiche, che non tollera limitazioni alla libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.).
Il problema sorge per esempio per i reati di vilipendio che si sostanziano in un divieto di dissenso politico legittimato dal legislatore, in netto contrasto con il disposto costituzionale qui esaminato. D’altra parte molti (—), ad esempio l’apologia di reato, hanno una forma ambigua; infatti a seconda della loro interpretazione essi possono determinare la repressione di un mero dissenso ideologico o di comportamenti che incitano alla violazione di legge, e che come tali non possono beneficiare di alcuna garanzia costituzionale.
Questo problema è stato di grande attualità negli anni del terrorismo, in cui lo Stato per combattere tale fenomeno ha fatto un uso sicuramente incostituzionale dei (—).
(—) edilizi
In specifiche ipotesi di illecito urbanistico la legge prevede nei confronti dei trasgressori delle disposizioni urbanistico-edilizie, in aggiunta alle sanzioni amministrative, civili, fiscali ed accessorie, sanzioni penali graduate secondo la gravità dell’illecito.
Il nuovo testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, D.P.R. 380/2001, all’art. 44, prevede tre figure, di natura contravvenzionale, di abuso edilizio:
— l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal testo unico nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
— la costruzione in totale difformità o in assenza del permesso, ovvero la prosecuzione dei lavori nonostante l’ordine di sospensione;
— lottizzazione abusiva a scopo edilizio nonché interventi edilizi in aree sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale in difformità totale o in assenza del permesso.
Il reato di costruzione edilizia senza concessione o in difformità da essa ha natura permanente e la permanenza cessa con il totale esaurimento dell’attività illecita, cioè con l’ultimazione dell’opera nel suo complesso, compresi i lavori di rifinitura anche esterni, quali gli intonaci e gli infissi.
(—) ministeriali
I (—) sono gli illeciti indicati nella Carta Costituzionale come reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri.
I (—) non sono più oggetto di quella particolare procedura detta procedimento penale costituzionale, la cui competenza era riconosciuta alla Corte Costituzionale. Oggi, infatti, il nuovo testo dell’art. 96 Cost. attribuisce tali competenze al giudice ordinario anche se, per l’esercizio dell’azione penale, necessita l’autorizzazione delle Camere.
(—) societari
I (—) sono quelle fattispecie commesse, in violazione dei doveri od abuso dei poteri stabiliti dalla legge, da persone che esercitano funzioni di particolare importanza in seno alle società di commercio, e più precisamente nelle società soggette a registrazione.
Le principali disposizioni normative sono raccolte nel Titolo XI Libro V del codice civile, nel capo intitolato Disposizioni penali in materia di società e di consorzi. Altre norme disciplinanti tale materia sono fissate da leggi ordinarie e dal D.Lgs. 58/1998 (T.U. finanziario) che disciplina i (—) commessi da esponenti aziendali di società con azioni quotate.
(—) tributari
Violazioni della normativa tributaria punite con una sanzione penale.
La disciplina dei (—) in materia d’imposta sui redditi e IVA è stata oggetto della riforma attuata col D.Lgs. 74/2000. La riforma trova il suo nucleo centrale in tre figure d’illecito che rappresentano altrettante distorsioni nell’uso della dichiarazione annuale ai fini IVA e delle imposte sui redditi. Vale a dire:
— la dichiarazione fraudolenta;
— la dichiarazione infedele;
— l’omessa dichiarazione.

Registro (Register)

Registro in cui il P.M. iscrive ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa.
L’iscrizione viene fatta segnando il nome della persona a cui viene attribuito il reato.
Le notizie contenute in tale registro possono essere comunicate alla persona iscritta, alla persona offesa e ai rispettivi difensori che ne facciano richiesta. Tale comunicazione risulta esclusa per i reati più gravi previsti dall’art. 407 c.p.p., nonché nell’ipotesi in cui sussistono specifiche esigenze attinenti alle attività d’indagine.
(—) delle persone giuridiche (d. civ.)
Mezzo con il quale si attua la pubblicità delle persone giuridiche.
Il (—) è istituito presso ogni Prefettura (ora Ufficio territoriale del Governo) ed in esso vengono annotate le domande di riconoscimento delle associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato. La domanda di riconoscimento deve essere presentata dal fondatore ovvero dai soggetti che hanno la rappresentanza dell’ente, previa esibizione dell’atto costitutivo e dello statuto; in caso di fondazioni istituite per testamento, il riconoscimento può essere concesso d’ufficio dal Prefetto.
L’iscrizione nel (—), e il connesso riconoscimento, viene concessa previo accertamento della possibilità e liceità dello scopo dell’ente e del possesso di un adeguato patrimonio.
Nel registro devono essere iscritte, previa domanda, anche le modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo: in mancanza, queste non possono essere opposte ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.
Compete, inoltre alla Prefettura, l’accertamento della estinzione degli enti iscritti nel (—).
Per le persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni, l’iscrizione ed il conseguente riconoscimento, avvengono previa iscrizione dell’ente nel (—) istituito presso la regione.
(—) dello stato civile (d. civ.; d. amm.)
È ogni registro nel quale sono documentate le più importanti vicende della persona fisica; sono tenuti presso ogni ufficio comunale e realizzano una funzione di pubblicità-notizia.
I (—) sono quattro: di cittadinanza, di nascita, di morte e di matrimonio; essi sono pubblici, pertanto ciascuno può domandarne estratti e certificati.
La loro disciplina è stata modificata dal D.P.R. 396/2000.
(—) delle successioni (d. civ.)
Il (—) è tenuto presso la cancelleria di ogni Tribunale a cura del cancelliere stesso. In esso sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge e conseguenziali all’apertura della successione, quali ad esempio le dichiarazioni di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, le dichiarazioni di rinuncia all’eredità, la nomina del curatore dell’eredità giacente etc.
(—) immobiliare (d. amm.)
Registri tenuti e aggiornati dalle Conservatorie dei (—), attraverso i quali vengono seguite le successive vicende della proprietà immobiliare. Tali uffici sono istituiti nei capoluoghi di Provincia o nelle località sede di Tribunale: hanno perciò la medesima competenza territoriale (circoscrizionale) del citato ufficio giudiziario.
(—) delle imprese (d. comm.)
Pubblico registro tenuto dalle Camere di commercio in cui vengono iscritti i principali eventi connessi alla vita di un’impresa, individuale e collettiva. Il suo scopo è quello di assicurare la pubblicità legale alle imprese e soprattutto a quelle collettive: per le società di capitali l’iscrizione nel registro delle imprese costituisce presupposto per la stessa costituzione della società (pubblicità costitutiva).
Per gli altri atti soggetti ad iscrizione questa ha normalmente funzione di pubblicità dichiarativa, rendendo opponibile l’atto ai terzi.

Atti atipici (Instruments atypical)

Si intende l’insieme di tutti quegli atti comunitari non menzionati in maniera esplicita all’articolo 249.
Questa categoria comprende:
1) le decisioni, che appaiono diverse da quelle previste dall’art. 249, che permettono al Consiglio l’autorizzazione della Commissione a negoziare accordi commerciali con i paesi terzi;
2) i regolamenti interni che vengono emanati da ciascuna istituzione per disciplinare la propria organizzazione e il proprio funzionamento.
3) i Programmi generali che permettono la soppressione delle restrizioni sulla libertà di stabilimento o sulla libera prestazione dei servizi. Mediante questi il Consiglio ha determinato le linee generali per uniformare la sua attività futura in queste materie;
4) le decisioni e le risoluzioni adottate dal Consiglio europeo cioè accordi internazionali in forma semplificata, anche approvate dagli Stati membri. Grazie ad esse sono state apportate alcune modifiche istituzionali ai trattati;
5) gli accordi interistituzionali firmati dai Presidenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione. Con essi si stabiliscono delle regole che migliorano i loro rapporti ed evitare possibili conflitti;
6) le comunicazioni della Commissione atte a precisare gli orientamenti riguardo ad una questione, e che servono a raccogliere le evoluzioni della giurisprudenza relative ad un determinato settore o ad indicare le linee guida di future proposte normative;
7) le dichiarazioni comuni, per nulla vincolanti, attraverso le quali le istituzioni rispettano determinati principi;
8) le posizioni comuni del Consiglio cioè atti preparatori nell’ambito della procedura di cooperazione;
9) le risoluzioni e le conclusioni del Consiglio, che permettono a questo di esprimere il proprio punto di vista;
10) i codici di condotta, che contengono disposizioni non vincolanti relative a regole o pratiche uniformi, elaborati dalle varie istituzioni comunitarie;
11) gli orientamenti generali e i modus vivendi, cioè le linee guida delle istituzioni su determinati argomenti. Gli Stati membri devono conformarsi nelle rispettive politiche nazionali a questei orienetamenti.