È l’ente pubblico, la persona giuridica privata, la società cooperativa e, più in generale, la struttura organizzativa cui sono assegnati specifici compiti in materia agraria. Tra essi ricordiamo i consorzi di bonifica, di miglioramento fondiario, per l’uso comune delle acque.
(—) tra enti locali (d. amm.)
Struttura associativa dotata di personalità giuridica, costituita dagli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi o funzioni. Il legislatore riconosce agli enti locali ampio margine di valutazione circa l’opportunità di riunirsi in (—) facoltativi provvedendo, preliminarmente, alla stipula di una convenzione. Sulla loro disciplina e sul loro funzionamento è intervenuta anche la L. 448/2001 (legge finanziaria per il 2002), che ha inteso apportare modifiche alla disciplina in tema di servizi pubblici locali, in particolare, su modalità di scelta e tipologia dell’affidamento, distinte in base alla natura dei servizi da svolgere (di rilevanza industriale o meno). Vi sono tuttavia dei casi del tutto eccezionali nei quali (in presenza di un rilevante interesse pubblico) lo Stato può disporre con legge la costituzione di (—) obbligatori cui sono tenuti ad aderire tutti gli enti locali individuati dalla legge statale.
(—) amministrativo (d. amm.)
Ente pubblico, di tipo associativo, preposto alla realizzazione e gestione di opere o servizi di interesse comune ai soggetti consorziati.
I (—) possono essere di vario tipo a seconda che siano costituiti tra enti con personalità giuridica o di fatto, e ancora tra enti pubblici o privati.
Si distingue tra (—) obbligatori, quando è la legge che ne impone la costituzione, e (—) facoltativi.
Contratto di (—) (d. comm.)
L’art. 2602 c.c. definisce il (—) come il contratto con cui più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
Elemento qualificante è dunque la creazione di un’organizzazione comune, in cui risiede anche la più importante differenza tra il (—) e il cartello.
Le fattispecie di (—) previste normativamente sono le seguenti:
— (—) anticoncorrenziali. Si tratta di contratti conclusi da imprenditori esercenti attività uguali o affini, allo scopo di disciplinare, limitandola, la reciproca concorrenza. Essi rappresentano, invero, un tipo di limitazione negoziale della concorrenza di cui all’art. 2596 c.c.: ne è esempio il (—) per il contingentamento della produzione e degli scambi tra imprese concorrenti;
— (—) interaziendali. Sono contratti finalizzati a creare una collaborazione tra imprenditori per lo svolgimento di determinate fasi dell’attività d’impresa: ad esempio, più imprenditori creano un (—) per la gestione comune della distribuzione, della pubblicità etc.
Il riconoscimento del (—) con funzioni di collaborazione e di coordinamento è la novità introdotta dalla legge di riforma (L. 377/76): nell’originario testo dell’art. 2602 c.c., infatti, venivano riconosciuti solo i (—) con funzioni anticoncorrenziali, con la conseguente esclusione dei contratti con finalità di cooperazione che si inquadravano tra le associazioni non riconosciute del Libro primo del Codice Civile.
Si distinguono inoltre:
— (—) con attività interna, in cui vi è un’organizzazione comune il cui compito si esaurisce nel regolare i rapporti fra consorziati e nel controllare il rispetto del contratto;
— (—) con attività esterna, in cui i consorziati, per raggiungere adeguatamente lo scopo consortile, entrano in rapporto con i terzi, mediante la creazione di un ufficio comune.
La distinzione rileva specialmente sul piano normativo poiché alla disciplina di generale applicazione (artt. 2603-2611 c.c.), si affiancano disposizioni particolari ai (—) con attività esterna.
Le norme unitarie concernono in particolare:
— la forma e il contenuto del contratto: è sancita la forma scritta a pena di nullità e l’indicazione dell’oggetto, degli obblighi assunti dai consociati e gli altri elementi specificati nell’art. 2603, co. 2, c.c.;
— la durata: può essere stabilita dalle parti ovvero, in mancanza, si reputa concluso per un periodo di 10 anni;
— la partecipazione: le parti devono essere imprenditori e, se sono specificate le condizioni di ammissione, il contratto si reputa aperto. In caso contrario la partecipazione di nuovi membri è rimessa alla volontà unanime dei consorziati.
Fonte del (—) può essere:
— la volontà dei consorziati, che si manifesta nel contratto consortile [(—) volontario];
— l’atto della pubblica autorità: in questo caso si ha un (—) obbligatorio, che ricorre quando l’autorità governativa dispone con proprio provvedimento la costituzione di (—) tra imprese, qualora la costituzione stessa risponda alle esigenze dell’organizzazione della produzione (art. 2616 c.c.) o serva per la gestione collettiva dei prodotti agricoli dei quali sia prescritto l’ammasso (art. 2617 c.c.). Il (—) obbligatorio, a differenza di quello volontario, può considerarsi un istituto di diritto pubblico;
— la legge [(—) coattivo].
Società consortile
La L. 377/76 ha previsto la possibilità di costituire società lucrative (sia di persone che di capitali, ma non società semplici) che abbiano come oggetto sociale lo scopo consortile, ossia la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
Circa la normativa applicabile alle (—), si discute se debba applicarsi solo la disciplina del tipo sociale prescelto, ovvero una disciplina mista, ossia societaria e consortile.
Categoria: Glossario
Contravvenzione (d. pen.) (Fine)
La dottrina si è sforzata di trovare un criterio sostanziale di distinzione tra i due tipi di illecito penale, senza peraltro riuscirvi. Il fallimento di questi tentativi ha indotto la dottrina più recente ad escludere l’esistenza di una reale differenza ontologica tra i due tipi di reato e ad affermare che la qualificazione di un reato come delitto o come (—) dipende solo da una scelta di politica criminale operata dal legislatore, e che si concreta nella previsione di una diversa sanzione penale.
Elemento soggettivo nelle (—)
Il codice penale disciplina specificamente l’elemento soggettivo nelle (—). Dispone, infatti, l’art. 424 c.p., che nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa e colposa.
La prevalente dottrina e la giurisprudenza ritengono che l’art. 42 c.p. non stabilisce l’irrilevanza del dolo o della colpa, ma prevede che l’elemento soggettivo nelle (—) possa essere costituito indifferentemente dal dolo o dalla colpa. Mentre nei delitti il dolo rappresenta il criterio tipico d’imputazione e la colpa l’eccezione, nelle (—) per la punibilità è sufficiente la sola colpa; tuttavia, in pratica, l’accertamento della natura dell’elemento psicologico è sempre necessario in quanto, ai fini della commisurazione della pena, l’art. 133 c.p. prescrive che il giudice deve tener conto dell’intensità del dolo e del grado della colpa.
Secondo giurisprudenza consolidata, la buona fede nella (—) ha efficacia scusante, ove la mancanza della coscienza dell’illiceità del fatto derivi non da semplice ignoranza inescusabile della legge, ma da un elemento positivo consistente nel convincimento della liceità del fatto commesso. La Corte Cost. ha riconosciuto, ai fini della scusabilità dell’agente, la rilevanza della cd. ignoranza invincibile, estendendone la portata anche ai delitti e perciò rivoluzionando la tematica dell’errore di diritto.
Copyright (d. comp.)
Termine di derivazione britannica che indica la titolarità del diritto di riproduzione economica di un’opera letteraria, teatrale, cinematografica etc. La protezione tutela esclusivamente la copia materiale, consentendo la riproduzione delle idee.
L’intera materia è regolata dalla Convenzione universale per la protezione del diritto d’autore firmata a Ginevra nel 1952, che garantisce un trattamento uniforme in tutti i paesi firmatari [anche Autore (Diritto di)].
Credito (Credit)
Consiste nella pretesa di un soggetto di ottenere una prestazione di carattere patrimoniale da altro soggetto.
Carattere essenziale, quindi, del diritto di (—) si individua nella mediatezza, cioè nella necessità della cooperazione del debitore alla realizzazione del credito. Ne consegue che il diritto di (—) è tutelato da una azione esperibile soltanto nei confronti del soggetto obbligato (actio in personam).
Diversamente dai diritti reali [Diritti soggettivi], il diritto di (—) si estrinseca in una relazione non con una cosa, ma tra due persone, tra le quali corre appunto un rapporto di credito e di debito.
Infine, il diritto di (—) è generalmente temporaneo in quanto questo si estingue con l’adempimento, cioè con l’esecuzione della prestazione.
(—) d’imposta (d. trib.)
Il sistema fiscale italiano prevede la possibilità che il contribuente versi all’erario più del dovuto anticipando somme per le quali poi viene a vantare dei (—).
Oltre a tali casi il legislatore tributario può agevolare dei contribuenti, riconoscendo a loro favore dei (—): in questo caso si parla di credito virtuale che la stessa legge attribuisce al contribuente che abbia in precedenza assolto determinati obblighi tributari o si trovi in una determinata situazione soggettiva. Esso è utilizzabile ai fini del pagamento di una o più imposte.