Contrectàtio (alienæ rei)

Elemento oggettivo del furtum [vedi] consistente nel contatto fraudolento con una cosa altrui contro la volontà del titolare (invìto dòmino).
Inizialmente limitata alla amòtio (asportazione materiale della cosa), la (—) finì col comprendere anche casi in cui mancava la sottrazione materiale. Si ebbe pertanto:
— furtum usus, quando: il depositario [vedi depòsitum] usava della cosa depositata; il commodatarius [vedi commodàtum] usava le cose in modo diverso da quello previsto contrattualmente; il creditore pignoratizio usava le cose ricevute in pegno;
— furtum possessiònis, quando il detentore, rifiutandosi di restituire la cosa al dòminus, cominciava a possederla per sé.
Anche il proprietario poteva commettere furtum della cosa propria, se la sottraeva a chi la deteneva in virtù di uno ius in re aliena [vedi iùra in re alièna] (per es., al creditore pignoratizio).

Costantino I (imp. 306 – 337 d.C.)

Figlio illegittimo di Costanzo Cloro [vedi], partecipò al governo tetrarchico, inaugurato da Diocleziano [vedi] nel 306 d.C.
Impegnato con altri imperatori nelle difficili lotte di successione, createsi col nuovo ordinamento, governò dal 306 secondo il sistema tetrarchico con Massenzio, figlio di Massimiano [vedi], Licinio e Massimino Daia.
Successivamente, con l’eliminazione di Massenzio, Massimino Daia e di Galerio che moriva nel 311 d.C., (—) giunse al sistema diarchico insieme a Licinio; eliminato anche quest’ultimo nel 325 d.C., rimase unico imperatore.
Ristabilita una temporanea unità, (—) operò una divisione amministrativa dell’Impero, in quattro prefetture (Italia, Gallia, Illirico, Oriente), ciascuna governata da un prefetto del pretorio sul quale vigilava l’imperatore. Trasferita nel 330 d.C., la capitale da Roma a Costantinopoli, (—) spostava il centro di gravità dell’impero da Occidente ad Oriente.
Al progetto di unificazione politica, (—) accompagnò quello di unificazione religiosa, convocando a Nicea (325 d.C.) il primo grande Concilio nella storia del mondo cristiano.
Reso totalmente inoffensivo il Senato (—) continuò l’opera dioclezianea nell’organizzazione burocratico-amministrativa dell’Impero, creando una burocrazia come forza politica capace di governare autonomamente a fronte al disorganico governo senatorio-repubblicano. In particolare introdusse nel consistorium [vedi] i due capi dell’amministrazione imperiale (il còmes sacràrum largitiònum [vedi] per l’erario e il comes rèrum privatàrum [vedi] per il patrimonio della corona), il capo dei servizi della casa imperiale (il magìster officiòrum [vedi]) e il capo del tribunale imperiale (il quæstor sacri palatii [vedi]). (—) allontanò, invece, dal consistorium i praefecti prætorio e vi accolse una serie di funzionari detti comites consistoriani.
Il collegamento tra la periferia e il governo centrale fu garantito attraverso i prefetti e una complessa rete di organismi burocratici, detti comites Augusti.
Inoltre, questa massiccia schiera di burocrati, fu definitivamente organizzata e sottoposta a trattamento retributivo.
Con la sua morte, avvenuta nel 337 d.C., l’Impero passò ai suoi tre successori: Costantino II, Costanzo e Costante.

Crìmen falsi

Delitto [vedi crimen] consistente, in origine, in una condotta che offendeva la pubblica fede attraverso falsificazioni materiali di qualunque genere.
In origine, si riteneva che la falsità offendesse gli dei e che il colpevole, quindi, dovesse essere solennemente punito. La pena era, infatti, la præcipitatio e saxo [vedi].
La lex Cornelia (Sullae) de falsariis [vedi] creò un’apposita quæstio [vedi quæstiònes perpetuae] per delitti di tal specie, prevedendo ulteriori fattispecie criminose; l’ambito del (—) fu poi ulteriormente ampliato da numerosi senatusconsùlta intervenuti in epoche successive [vedi sc. Libonianum; sc. Messalianum; sc. Licinianum].
La pena prevista per il colpevole di (—) era quella dell’interdìctio aqua et igni [vedi].