Curàtor [Curatore]

Termine adoperato, in diritto romano, in una duplice accezione:
— prevalentemente, il (—) era il soggetto che esercitava la cura [vedi] in favore di persone affette da minorazioni o comunque in casi particolari espressamente previsti [vedi curator bonòrum; curator vèntris];
— con terminologia meno diffusa, risalente al periodo del principato, erano definiti curatòres i magistrati destinati all’assolvimento di particolari funzioni amministrative (curatores ædium publicàrum et òperum publicòrum, curatores annònæ, curatores aquarum publicarum, curatores ripàrum et àlvei Tìberis, curatores viàrum: rispettivamente, curatori addetti a templi ed opere pubbliche, all’annona, alle acque pubbliche, ai fiumi ed all’alveo del Tevere, alle strade). I curatores erano fiduciari del prìnceps e venivano scelti tra persone di alto rango (generalmente, provenivano dal ceto senatorio: la loro nomina richiedeva un formale consenso del Senato).

Ràmnes

Si tratta di una tribù originaria di Roma, da cui deriva il termine “romani”.
La tradizione ammette che essa sarebbe stata governata da Romolo.
Insieme alle tribù dei Tities e dei Lùceres, essi formarono l’originario Populus Romanus Quiritium.

Regifùgium

Istituto ignoto ai Romani, basato sul fatto che ogni anno, dal 24 al 28 febbraio, il rex abbandonava la carica e si nascondeva ai suoi cittadini.
Successivamente tornava in carica, passati cinque giorni, senza una nuova formale investitura.
Secondo alcuni questa poteva essere una verifica annuale, da parte dei senatori, dell’operato del rex.
Tale carica infatti non aveva all’epoca carattere vitalizio.
Durante il periodo greco, quando le società erano ancora matriarcali, il re aveva una carica di un solo anno.
Alla fine di quest’anno egli era sacrificato ed il suo sangue veniva sparso per i campi come simbolo di fertilità.
Successivamente il rex venne sostituito, per un solo giorno, da un re fanciullo che veniva sacrificato al posto suo.

Res composte (re quæ distantibus constant)

Una categoria di res in commercio che comprende le cose quæ ex plùribus inter se cohærèntibus cònstant.
Quelle che derivano dall’insieme di più cose, in questo modo si forma un complesso unitario.
In tal modo le singole cose componenti non perdono la propria individualità.
Le parti perdevano la loro autonomia funzionale, in modo da realizzare un nuovo bene, con una funzione propria.
La validità giuridica della categoria dipendeva dalla coesistenza della proprietà sul tutto con la proprietà sulle singole parti che rappresentano il tutto.