La Costituzione stabilisce che tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, razza etc., possono accedere, se in possesso dei requisiti legali, a tutte le (—) (parlamentari, consiglieri regionali, provinciali etc.) (art. 51 Cost.). Al fine di garantire tale parità nell’accesso alle (—), la Repubblica deve promuovere, con appostiti provvedimenti, le pari opportunità fra donne ed uomini.
Secondo il disposto di cui all’art. 117, co. 8, Cost., inoltre, le leggi regionali devono rimuovere ogni ostacolo di ordine sociale, culturale ed economico che impedisca la parità sostanziale dei cittadini e promuovere tale parità nell’accesso alle (—). La Costituzione, inoltre, a questi fini equipara ai cittadini anche gli italiani non appartenenti alla Repubblica, cioè gli individui di nazionalità italiana che non vivono o operano sul territorio della Repubblica italiana.
Il diritto alla chiamata alle (—), detto elettorato passivo, consente al titolare la conservazione del posto (art. 513) per tutta la durata della (—).
Categoria: Glossario
Catering (contratto di) (d. civ.) (Catering (contract))
Il (—), dal verbo inglese to cater che significa provvedere al cibo, rifornire, è il contratto con cui una parte (cd. caterer) si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, ad approvvigionare l’altra parte di pasti pronti per essere consumati.
È un contratto atipico, ampiamente diffuso nella prassi, inquadrabile nella fattispecie del contratto di somministrazione. Nell’ambito della ristorazione collettiva (aziende, università, ospedali, scuole etc.) sono state, poi, adottate diverse formule contrattuali che disciplinano non solo l’attività di preparazione dei pasti ma anche il compimento dell’intero servizio di mensa ed eventuali prestazioni accessorie (es.: allestimento di cucine, riordino delle sale etc.). In questo caso si hanno dei contratti misti di appalto (di servizi) e somministrazione.
Cessione (d. civ.) (Transfer)
È l’atto negoziale che realizza la successione a titolo particolare di un soggetto nella posizione giuridica di altro soggetto.
(—) dei beni ai creditori
È un contratto con cui il debitore incarica tutti o alcuni creditori di liquidare tutte o parte delle sue attività e di ripartirne tra di loro il ricavato, in soddisfacimento dei rispettivi crediti (art. 1977 c.c.).
Esso quindi consiste in un accordo preordinato al soddisfacimento dei diritti dei creditori vantaggioso anche per lo stesso debitore.
Con tale cessione, infatti, i creditori ottengono una somma più elevata di quella che avrebbero avuto in seguito ad una procedura esecutiva (individuale o concorsuale) ed in un tempo minore, mentre il debitore riesce ad evitare gli effetti di una esecuzione forzata.
(—) del contratto
È il negozio con cui si realizza la successione inter vivos a titolo particolare di un terzo nella posizione contrattuale di uno dei contraenti originari.
La (—) può avvenire soltanto in materia di contratti con prestazioni corrispettive [Contratto], fino a quando le relative prestazioni non siano state ancora eseguite.
In un contratto a prestazioni corrispettive ogni posizione negoziale è composta tanto da situazioni attive (es.: per l’acquirente nella compravendita il diritto ad ottenere la consegna della cosa), quanto da situazioni passive (es.: l’obbligo di pagare il prezzo). Mentre il trasferimento del credito non richiede l’assenso del debitore, controparte contrattuale, la cessione della situazione debitoria non è realizzabile senza il consenso del creditore. Di conseguenza, l’art. 1406 c.c. stabilisce che non si può sostituire un terzo nella propria posizione contrattuale senza il consenso della controparte.
Come nella (—) dei crediti, anche in questo caso il cedente è tenuto a garantire il nomen verum, ossia l’esistenza di un contratto valido. Se ha assunto anche la garanzia dell’adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore [Fideiussione] per le obbligazioni del contraente ceduto.
(—) del credito
È il negozio con il quale il creditore (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) il proprio diritto di credito. La (—) del credito si realizza tramite contratto bilaterale tra il creditore cedente ed il nuovo creditore cessionario.
Tale contratto può avere una causa diversa: la (—) può essere, infatti, realizzata venditionis causa, solvendi causa, donandi causa.
Il cedente è tenuto a garantire al cessionario l’esistenza e la validità dell’obbligazione (cd. nomen verum: art. 1266 c.c.), non è invece tenuto a garantire la solvibilità del debitore, salvo che ne abbia assunto l’onere (cd. nomen bonum: art. 1267 c.c.) [Cessio pro solvendo].
Per la validità della (—), normalmente, non è necessaria l’accettazione od il consenso del debitore ceduto, al quale è solitamente indifferente adempiere all’uno o all’altro creditore.
Diversamente, l’efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto e nei confronti dei terzi è subordinata all’espletamento di taluni oneri.
Così la cessione è efficace:
— nei confronti del debitore ceduto (art. 1264 c.c.) quando è stata accettata dal debitore oppure gli è stata notificata; tuttavia, il debitore che paghi al cedente prima della notificazione della (—) non è liberato se si dimostri che egli era comunque a conoscenza della (—) stessa.
Il debitore, in omaggio al principio per cui nessuno può trasferire più di quanto non abbia, può opporre al cessionario le stesse eccezioni che poteva opporre al cedente, e cioè eccezioni di natura personale (es.: pagamento già effettuato) o di natura reale (relative cioè alla validità ed efficacia del negozio);
— nei confronti dei terzi (art. 1265 c.c.). Se uno stesso credito è stato ceduto a più soggetti, l’acquisto si verifica solo a favore di chi, per primo, lo ha notificato al debitore o per primo ha ricevuto l’accettazione di questi, con atto di data certa.
(—) di crediti di impresa
[Factoring].
Codice (teoria gen.) (Code (Jan. theory.))
È una raccolta di norme o di leggi, organizzata in maniera sistematica al fine di disciplinare organicamente una determinata materia (penale, processuale penale, civile, processuale civile, della navigazione, della strada, penale militare di pace, penale militare di guerra).
Il termine è stato largamente utilizzato negli ultimi anni anche per indicare altre raccolte organiche di provvedimenti legislativi. Con la L. 229/2003 (di modifica della L. 59/1997), infatti, in luogo dei testi unici è stata prevista l’emanazione di (—), sul presupposto che i primi hanno, per loro natura, un carattere essenzialmente conservativo perché volti soltanto ad eliminare una situazione di disordine normativo, mediante la riduzione in un unico testo delle varie norme che regolano una materia. Con il (—), invece, si intende dar luogo in singole materie ad un complesso di norme stabili ed armonizzate che garantiscano certezze di regole. In sostanza i (—), rispetto ai testi unici, avrebbero una maggiore capacità di introdurre innovazioni sostanziali nelle materie in cui sono chiamati ad operare.
In attuazione delle nuove disposizioni sono stati emanati diversi provvedimenti: il (—) dei contratti pubblici, quello in materia di protezione dei dati personali, di comunicazioni elettroniche e sull’informatizzazione della pubblica amministrazione, il (—) dei beni culturali e ambientali ecc.
(—) di autoregolamentazione (d. pubbl.)
È un testo stilato da associazioni di categoria di lavoratori (es.: giornalisti), liberi professionisti (es.: avvocati) o operatori economici (es.: banche) nel quale sono specificate tutte le prescrizioni da seguire in determinate circostanze. In genere si tratta di prescrizioni che attengono al comportamento da tenere nei confronti della clientela, anche se non manca una disciplina specifica di altre circostanze, ad esempio il limite all’esercizio del diritto di sciopero [Sciopero (nei servizi pubblici essenziali)].
In genere un (—) viene adottato per quelle categorie professionali che esercitano attività particolarmente delicate e per le quali si ritiene preferibile l’autoregolamentazione piuttosto che l’imposizione di vincoli legislativi, che potrebbero in qualche modo compromettere il libero esercizio della professione (ad esempio i giornalisti).
Una forma particolare di autoregolamentazione è quella adottata dai soggetti che erogano servizi pubblici attraverso l’emanazione della Carta dei servizi pubblici.
(—) di condotta (d. pubbl.)
Si tratta di regole di condotta o pratiche uniformi elaborate da vari organismi internazionali o anche da singoli Stati, particolarmente diffuse nei rapporti economici internazionali. In genere contengono disposizioni non vincolanti, anche se l’autorevolezza dell’organismo da cui promanano fanno sì che siano di larga e diffusa applicazione.
(—) Rocco (d. pen.)
È il vigente codice penale, emanato in epoca fascista in sostituzione del c.d. codice Zanardelli. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26-10-1930, n. 251 è entrato in vigore il primo luglio 1931. Prende il nome dal ministro guardasigilli dell’epoca, Alfredo Rocco, eminente giurista, nato a Napoli nel 1875 e deceduto a Roma nel 1935.
Pur emanato in epoca autoritaria, di cui sono visibili gli influssi soprattutto in tema di reati contro lo Stato, il codice Rocco ha il merito di riaffermare in modo chiaro il principio di legalità.
Il nome (—) viene attribuito anche al codice di procedura penale dell’epoca, varato con R.D. 19-10-1939, n. 1399, che ha cessato la sua vigenza il 24-10-1989, con l’entrata in vigore dell’attuale codice di rito (c.d. codice Vassalli).
(—) Vassalli (d. proc. pen.)
È il vigente codice di procedura penale, entrato in vigore il 24-10-1989, in sostituzione del vecchio codice di rito Rocco. Prende il nome dal ministro di grazia e giustizia dell’epoca, Giuliano Vassalli, che ha avuto il merito di introdurre nel nostro ordinamento i principi del rito accusatorio di ispirazione anglosassone, più garantisti rispetto a quelli che animavano il previgente codice Rocco, di natura inquisitoria.
(—) Zanardelli (d. pen.)
È il codice penale entrato in vigore il primo gennaio 1890 e vigente prima dell’attuale codice Rocco del 1930. Prende il nome dall’allora ministro di giustizia, Giuseppe Zanardelli (Brescia, 1826-1903), il quale ebbe il laborioso compito di redigere un codice post risorgimentale unificante tutta la legislazione penale.