Coltivatore diretto (d. agr.) (Farmer Direct)

È (—) chi esercita professionalmente attività economica di coltivazione della terra, servendosi di un’organizzazione con prevalente lavoro proprio o dei componenti della famiglia (art. 1647 c.c.), restando irrilevante la modesta entità di tale organizzazione o la piccola estensione del fondo coltivato.
Il (—) si distingue dall’imprenditore agricolo perché quest’ultimo esercita la coltivazione e la produzione agricola con prevalenza del fattore capitale su quello lavoro e con impegno prevalente di mano d’opera subordinata.
Ai fini della qualifica del coltivatore diretto che i prodotti del fondo siano destinati direttamente al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, non essendo necessario che tali prodotti siano destinati al mercato.
La famiglia del (—) non va intesa come quella propria di questo derivante dal matrimonio e comprensiva soltanto del capofamiglia e dei figli conviventi, bensì come organismo economico a base associativa, inquadrabile nella categoria delle piccole imprese agrarie, formato da tutti quei soggetti legati da vincoli di parentela e di affinità col lavoratore agricolo, i quali, pur non avendo con questo comunanza di mensa e di tetto, risultino associati alla conduzione del fondo.

Comparizione in giudizio (Appearance in court)

A differenza della costituzione delle parti, la (—) indica la presenza di fatto della parte alle singole attività, ed in particolare alle udienze. Di regola, avviene attraverso il difensore che ha la rappresentanza processuale della parte, ma in alcuni casi è richiesta la presenza personale della stessa (es.: quando il giudice dispone l’interrogatorio libero delle parti, ovvero quando alla parte sia deferito l’interrogatorio formale).
In caso di mancata comparizione di entrambe le parti (art. 1811 c.p.c.), il giudice fissa un’udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuno compare, ordina la cancellazione della causa dal ruolo [Ruolo] e il processo si estingue se non è riassunto nel termine di un anno (art. 3071 c.p.c.).
In caso di mancata comparizione del convenuto già costituito il processo può continuare in assenza di esso.
In caso di mancata comparizione dell’attore già costituito (art. 1812 c.p.c.), perché il processo continui, è sempre necessaria la richiesta del convenuto: in mancanza di questa, il giudice fissa una nuova udienza, di cui è data comunicazione all’attore. Se alla nuova udienza l’attore non compare, il giudice dispone che la causa sia cancellata dal ruolo ed il processo si estingue immediatamente (art. 3071 c.p.c.).
In caso di mancata comparizione del convenuto che non si sia costituito prima e neppure alla prima udienza, il giudice istruttore, verificata la regolarità della notifica dell’atto di citazione, ne dichiara la contumacia ed ordina che il processo prosegua in assenza di lui (art. 1713 c.p.c.).
(—) nel processo penale (d. proc. pen.)
È la presentazione fisica dinanzi all’autorità giudiziaria di testimoni, periti, consulenti e parti. La presenza fisica dell’imputato non è, di regola, necessaria, sicché la sua (—) può essere disposta coattivamente solo se occorre assumere atti processuali per i quali la sua presenza è necessaria, quali confronti, ispezioni, ricognizioni (artt. 132 ss. c.p.p.).
Il giudice può ordinare poi l’accompagnamento coattivo del testimone, del perito, del consulente tecnico che, regolarmente convocati, omettano la (—) senza un legittimo impedimento.

Conferimenti (nelle società) (d. comm.) (Contributions (in society))

Contributi che i soci danno alla società per costituire il capitale sociale.
Dal momento che con la stipulazione del contratto di società il contraente si obbliga a contribuire alla formazione del capitale mediante prestazione (in proprietà o uso) di beni o servizi (art. 2253 c.c.), i (—) sono gli atti traslativi a titolo oneroso con cui il socio adempie alla promessa di apporto fatta in sede di costituzione della società. I (—) devono essere fatti normalmente in danaro; oggetto dei (—) possono essere, tuttavia, anche beni (e cioè ogni bene o diritto sui beni, suscettibile di valutazione economica), crediti e, per le sole società di persone, servizi (cioè la prestazione di una determinata attività o del risultato di essa).
La disciplina dei (—), strutturata in base alle diverse tipologie degli stessi e alle diverse fattispecie societarie, ha la funzione di assicurare (soprattutto nelle società di capitali) l’effettività e la trasparenza dei (—) onde garantire la consistenza del capitale sociale e le legittime aspettative dei creditori.