Il principio di sussidiarietà stabilisce che la generalità dei compiti e delle funzioni cedute dallo Stato venga data agli enti più vicini ai cittadini, cioè ai Comuni e agli altri enti locali.
La legislazione con la L. 59/1997 e la costituzione con la L. cost. 3/2001 hanno reso ufficiale questo principio.
Esistono due forme di sussidiarietà verticale e orizzontale (commi dell’art. 118 Cost.):
1) nel co. 2 le funzioni amministrative sono ripartite in maniera discendente ( i Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie insieme a quelle che possono essere conferite dallo Stato e dalle Regioni con apposite leggi (sussidiarietà verticale));
2) nel co. 4 sia lo Stato che gli altri enti territoriali devono favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale (sussidiarietà orizzontale).
La sussidiarietà verticale conduce all’affermazione di un modello decentrato di amministrazione pubblica, dal punto di vista amministrativo, e dal punto di vista politico-costituzionale all’allargamento degli istituti di democrazia diretta.
La sussidiarietà orizzontale determina invece, la liberalizzazione delle attività private, il ritiro dello Stato dall’economia, le privatizzazioni e la deregolamentazione amministrativa, sub specie di delegificazione e di semplificazione.
Questi due tipi di sussidiarietà si compongono un disegno piramidale di competenze che parte dagli individui per arivare allo Stato.
Categoria: Glossario
Chiavi in mano (Turnkey)
È una clausola contrattuale con la quale il costruttore di impianti o di stabilimenti si impegna ad adempiere l’obbligazione di consegna senza alcuna cooperazione da parte del committente. È utilizzata anche per indicare la consegna del bene, oggetto della compravendita, pronto per l’uso.
È una clausola mutuata dal diritto nordamericano e trova larga applicazione nei contratti d’appalto stipulati da grandi imprese dei paesi industrializzati con paesi privi di particolari tecnologie o con paesi in via di sviluppo
Termine ragionevole del processo (d. cost.) (Reasonable time of trial)
L’art. 111 della Costituzione garantisce ai cittadini il c.d. giusto processo che abbia una ragionevole durata.
La L. 24-3-2001, n. 89 ha stabilito il diritto ad un’equa riparazione del danno, patrimoniale e non, che l’individuo subisce per effetto del mancato rispetto del termine ragionevole.
La domanda di equa riparazione viene proposta con ricorso, alla Corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice competente a giudicare i procedimenti di eventuali violazioni dei magistrati.
La domanda può essere proposta in pendenza del procedimento entro sei mesi dal momento in cui la decisione dello stesso è divenuta definitiva.
Ai sensi degli artt. 737 ss. c.p.c la Corte provvede in camera di consiglio.
Le parti, che hanno diritto di essere sentite hanno facoltà di richiedere l’acquisizione degli atti del procedimento in questione.
La Corte si pronuncia, con decreto esecutivo in Cassazione , entro quattro mesi dal deposito del ricorso.
CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) ICRC (Interministerial Committee on Credit and Savings)
CICR [Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio]
[via XX setttembre 97, 00187 Roma; tel. 06/4824690]
Organo costituito nel 1947 con funzioni di alta vigilanza in materia di tutela del risparmio, di esercizio del credito e in materia valutaria.
Fanno parte di questo comitato il Ministro del Tesoro (che lo presiede), il Ministro dei Lavori Pubblici, il Ministro dell’Industria, Commercio e Artigianato, il Ministro del Commercio con l’Estero, il Ministro per il Coordinamento delle Politiche Agricole, il Ministro delle Finanze, il Ministro delle Politiche Comunitarie.
Partecipa alle riunioni del Comitato (ma senza diritto di voto) anche il Governatore della Banca d’Italia (v.), organo capace di influenzare le scelte politiche dei Ministri, in virtù di alcune competenze proprie in materia creditizia.
Nell’esercizio della funzione di vigilanza in materia valutaria, il CICR è titolare di poteri direttivi nei confronti degli enti che hanno competenze specifiche in materia, quali la Banca d’Italia (v.) e l’Ufficio Italiano cambi (v. UIC).
Nell’esercizio della funzione di vigilanza sull’attività creditizia, invece, il CICR esercita:
— poteri consultivi, riguardanti il risparmio ed il credito e tutti quelli relativi al controllo ed alla vigilanza sulle aziende di credito;
— poteri deliberativi, concernenti l’adozione di deliberazioni, direttive, autorizzazioni e regolamenti.
Le funzioni del CICR hanno natura amministrativa perché il Comitato non è un organo di rilevanza costituzionale, né gode di quella libertà nella determinazione dei propri fini tipica degli organi di indirizzo politico, dovendosi uniformare alle direttive del CIPE (v.). Le competenze dell’organismo sono stabilite per legge e non possono essere avocate dal Consiglio dei Ministri; infatti, la responsabilità politica ricade sui Ministri partecipanti alla vita del Comitato. La natura amministrativa del CICR comporta che i suoi siano atti di alta amministrazione, impugnabili, in caso di lesione di diritti soggettivi, davanti all’autorità giudiziaria, mentre in caso di lesione di interessi legittimi sono ricorribili innanzi al giudice amministrativo.