Trasformazione di società (d. comm.) (Transformation of company)

Quando una società modifica la sua organizzazione sociale, durante la sua vita di parla di trasformazione di società.
I diritti e gli obblighi rimangono invariati, si ha soltanto una modifica dell’atto costitutivo
Essa si verifica dopo delibera dell’assemblea straordinaria nelle società di capitali, con il consenso dei soci nelle società di persone.
Quando avviene la trasformazione i soci assenti o dissenzienti di società semplici, hanno il diritto di recedere dalla società.
Il legislatore ha riformato con D.Lgs. 6/2003 la disciplina della trasformazione introducendo la c.d. trasformazione eterogenea.
La trasformazione omogenea è quella avente ad oggetto il passaggio da una società commerciale di persone (società in nome collettivo o in accomandita semplice) ad una società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata) o, viceversa.
La trasformazione eterogenea è la trasformazione di società di capitali in consorzi, società consortili, cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni, e la trasformazione di tali enti in società di capitali.
L’eccezione è rappresentata delle sole associazioni non riconosciute.

CISL (Confederazione Italiana dei Sindacati dei Lavoratori)

CISL [Confederazione Italiana dei Sindacati dei Lavoratori]
[via Po 21, 00198 Roma, tel. 06/84731; internet: www.cisl.it]

Organizzazione sindacale sorta il 30 aprile 1950 a seguito della fusione della Libera CGIL (organizzazione sindacale fondata nel 1948 dai sindacalisti democristiani dopo la rottura dell’unità sindacale e la scissione della CGIL) con la Federazione italiana del lavoro (organizzazione sindacale fondata nel 1949 dai sindacalisti repubblicani e socialdemocratici).
Gli orientamenti contrattualistici della CGIL si svilupparono in un clima di aperto contrasto politico-ideologico degli anni ’50 fra Democrazia Cristiana e partiti della sinistra.
In questo contesto infuocato la CISL elaborò un indirizzo interclassista, frutto sia delle encicliche papali, in tema di cooperazione tra capitale e lavoro, sia dell’affermazione di alcune teorie sindacali anglosassoni fondate essenzialmente sulla partecipazione dei lavoratori all’attività produttiva.
Verso la fine degli anni ’50, il nuovo assetto economico del Paese ed un contestuale incremento della lotta sindacale operaia, favorirono, invero, un processo di revisione delle posizioni ideologiche e contrattualistiche della CISL: la contrattazione veniva riconsiderata come potere reale e permanente dell’organizzazione sindacale di controllo della politica aziendale all’interno stesso delle fabbriche e di intervento nella più generale programmazione economica nazionale.

Uguaglianza (d. cost.) (Equality)

Il termine uguaglianza si estende a tutti i cittadini, non escludendo nessuno nemmeno gli apolidi e gli stranieri.
L’uguaglianza può essere formale o sostanziale.
Quella formale è interpretata in due modi:
— come uguaglianza davanti alla legge;
—e uguaglianza nella legge.
Il primo stabilisce che nessuno può dominare sulla legge.
Mentre il secondo disapprova il legislatore se emana leggi , discriminanti un soggetto per il suo sesso, per la sua razza, lingua ecc.
L’uguaglianza sostanziale è quella che realmente presenta il cittadino nonostante ostacoli di carattere economico-sociale che ne limitano la libertà.

Clausola di salvaguardia

Clausola dei trattati commerciali internazionali che autorizza uno Stato contraente ad adottare un regime tariffario più oneroso o limitazioni quantitative nei confronti di quei prodotti di altri paesi la cui importazione potrebbe avere effetti negativi sulla produzione nazionale di merci similari.
Una specifica clausola di salvaguardia è prevista dall’articolo 19 del trattato istitutivo del GATT (v.) secondo il quale una nazione, in deroga al regime normalmente previsto, può introdurre misure restrittive temporanee sulle importazioni nel caso in cui vi sia un eccessivo disavanzo della bilancia dei pagamenti (v.) e tale disavanzo possa danneggiare la propria produzione nazionale.
Analoga deroga è prevista dall’articolo 115 del Trattato CE, previo ottenimento della necessaria autorizzazione da parte dei competenti organi comunitari. In tutti i casi è generalmente richiesto un presupposto di necessità, che viene definito in relazione a particolari difficoltà incontrate dal paese per quanto riguarda i movimenti di merci o di capitali o persistenti deficit della bilancia dei pagamenti. L’autorizzazione ad adottare una clausola di salvaguardia è normalmente richiesta per relazioni economiche con paesi terzi e, comunque, in quelle materie in cui non esista una politica comune da parte della Comunità Europea (v. CE).
L’espressione è, inoltre, riferita a quelle clausole che conviene apporre nei contratti con obbligazioni pecuniarie al fine di sfuggire la svalutazione monetaria del credito. Costituiscono esempi di clausola di salvaguardia la clausola oro (v.) e la clausola di indicizzazione