Bentham, Jeremy (1748 – 1832)

Si tratta di un Giurista e anche filosofo oltre che uomo politico inglese.
È stato conosciuto come esponente dell’utilitarismo.
Subì l’influenza di questi autori Locke, Montaigne, Hume, Beccaria.
Egli pubblicò il Frammento sul governo (1776).
In esso discuteva sulla teoria contrattualista di William Blackstone, autore dei Commentari sulle leggi d’Inghilterra (1765-69).
Inoltre cerco’ di unire la filosofia morale e le scienze sociali in una visione utilitarista.
Alla base del governo non vi era il contratto, ma la necessità dell’uomo.
Infatti è il perseguimento del piacere che guida l’uomo.
L’uomo obbedisce al governo perchè gli può assicurare la felicitià.
Per l’uomo la più grande feliciità è il bene morale.
Un’azione può essere considerata obbligatoria, una sanzione può essere considerata inviolabile solo si intravvede in essa una certa utilità.
Nel diritto penale, egli stabili’ che ogni delitto merita una punizione.
La punizione è sempre un male, perchè determina un dolore.
Può essere giustificata solo se permette di evitare un futuro male maggiore.

Colloqui di gruppo

Incontri volti a definire i comportamenti di un gruppo di consumatori (da sei a dieci) mediante discussione su di un determinato argomento. Alla discussione partecipa anche uno psicologo che ha il compito di introdurre la discussione e di favorirne lo sviluppo facendo in modo da sottrarsene gradualmente coinvolgendo invece quanto più è possibile i membri del gruppo. In tal modo le persone che partecipano alla discussione si liberano pian piano dei vari meccanismi di difesa e forniscono, in piena libertà, informazioni di grande utilità.

Rapporto giuridico (teoria del) (Legal Value (theory))

Si tratta di un gruppo di concezioni che individuano in ogni gruppo e rapporto sociale stabile la fonte del diritto.
Il rapporto giuridico è al centro del diritto secondo tale teoria.
La norma giuridica non ha il carattere di elemento centrale e qualificante dei fenomeni giuridici.
In tal modo questa teoria è in contrasto col normativismo e si avvicina, al contrario, alla giurisprudenza sociologica e alla teoria istituzionale del diritto.
Si sostiene però che essa incorra nella fallacia naturalistica.
Infatti presuppone il giudizio di valore secondo cui è bene che le regole adottate stabilmente e diffusamente nella società siano riconosciute come giuridiche.
I rapporti sociali sono spesso tra loro conflittuali o confusi pertanto è necessaria una selezione (con criteri politici e giuridici) per adottare alcuni piuttosto che altri.

Criterio di destinazione (Criterion destination)

Criterio in base al quale viene stabilito che la tassazione dei beni, oggetto degli scambi internazionali, debba avvenire nel paese in cui essi sono acquistati e utilizzati.
Il fine del criterio è di sottoporre ad un regime fiscale uniforme (qual è quello dello Stato importatore), tutti i beni esistenti in un determinato paese, indipendentemente dalla loro provenienza.
L’applicazione del criterio in esame risulta, però, difficile nel caso di un’imposta plurifase (v.). Essa infatti, incidendo su tutte le fasi di produzione del bene, rende poco agevole la determinazione dei rimborsi all’esportazione: questi ultimi, infatti, sono dovuti non solo per l’imposta pagata nell’ultima fase, ma anche per quella relativa alle fasi precedenti.
Il criterio di destinazione è seguito maggiormente dai paesi industrializzati; al contrario il criterio di origine (v.), è utilizzato dai paesi esportatori di materie prime.