Particolare effetto riscontrato nel saldo della bilancia dei pagamenti (v.) di una nazione in seguito ad un’operazione di svalutazione monetaria (v.). L’andamento della curva evidenzia un iniziale peggioramento della bilancia dei pagamenti e, soltanto dopo un certo lasso di tempo, gli effetti favorevoli che incideranno sul saldo dei conti di una nazione verso l’estero.
L’andamento della curva J è dovuto al fatto che la svalutazione della moneta nazionale avrà come effetto iniziale quello di rendere più costose le importazioni di beni dall’estero (la stessa quantità di moneta nazionale, per effetto della svalutazione, permetterà di acquistare meno merci) mentre l’aumento delle esportazioni (ovvero l’effetto desiderato dalla manovra di svalutazione) necessiterà di un certo lasso di tempo per verificarsi. Il tutto, a causa dello scarto temporale esistente tra il momento in cui viene decisa la svalutazione ed il momento in cui gli importatori stranieri decidono di aumentare il quantitivo di merci da ordinare, approfittando della caduta dei prezzi nel paese che ha svalutato la propria moneta nazionale.
Categoria: Glossario
Ricavi (d. trib.) (Revenue)
Componenti positivi del reddito di impresa correlati alla cessione di beni o servizi prodotti.
Sono detti ricavi dal punto di vista tributario:
1) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, a cui mira l’attività d’impresa;
2) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
3) i corrispettivi delle cessioni di azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa;
4) le indennità ottenute come risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui si è detto in precedenza;
5) il valore normale di beni, oggetto dell’attività propria dell’impresa, che vengono destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore o assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
6) i contributi in conto esercizio a norma di legge;
7) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione secondo contratto.
Rimozione (d. amm.) (Remove)
Consiste nel ritiro da parte della Pubblica amministrazione di un atto emanato precedentemente, quando vengono meno i presupposti, di fatto o di diritto, della sua emanazione.
La rimozione di organi locali consiste in un provvedimento amministrativo nell’ambito della funzione di controllo sull’operato degli organi degli enti locali.
E’ l’art 142 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina la rimozione e la sospensione.
Il Sindaco, il Presidente della Provincia, i Presidenti dei Consorzi e delle Comunità montane, i componenti dei Consigli e delle Giunte e i Presidenti dei Consigli circoscrizionali, possono essere rimossi mediante un decreto del Ministro dell’interno:
1)se compiono atti contrari alla Costituzione;
2) a causa di gravi e persistenti violazioni di legge;
3) a causa di gravi motivi di ordine pubblico.
Rito (d. proc.) (Rite)
Il rito si differenzia dal rito ordinario per cui non è possibile un suo simultaneo svolgimento pur nell’osservanza delle rispettive discipline.
Il procedimento deciso secondo equità non è un rito ( ex artt. 113 e 114 c.p.c.); così non esiste specialità tra le cause di cui all’art. 409 c.p.c. (di lavoro) e quelle il cui rito si ispiri allo stesso modello.