Càpitis deminùtio

Termine indicante la perdita di una delle qualità giuridiche dell’individuo: libertà, cittadinanza e posizione familiare.
In diritto romano, si distingueva in particolare, tra:
— (—) maxima, che comportava la riduzione in schiavitù di una persona libera;
— (—) media, che comportava la perdita, generalmente per effetto di condanna penale, della cittadinanza, da parte di una persona che conservava, peraltro, la condizione di uomo libero;
— (—) minima, che comportava la perdita della posizione familiare: si pensi, ad es., al caso della fuoriuscita dalla famiglia, per emancipàtio [vedi], o del passaggio da una familia all’altra per adozione [vedi adòptio, adrogàtio] o matrimonio [vedi matrimonium].

Cassio Longino

Giurista vissuto in età augustea e postaugustea (I sec. d.C.), allievo di Sabino [vedi] fu insigne esponente della scuola sabiniana [vedi] (che diresse dopo la morte del maestro: i seguaci presero anche il nome di “cassiani”).
Ricoprì alte cariche dello Stato (console nel 30 d.C., proconsole in Africa, ambasciatore in Siria): cadde in digrazia sotto Nerone, ma fu riabilitato sotto Vespasiano, durante il cui principato (69-79 d.C.) morì.
Tra le sue opere sono particolarmente degne di menzione:
— i Libri iùris civilis (almeno 10);
— i Libri responsòrum.

Càutio dàmni infècti [Cauzione per danno temuto; cfr. artt. 1172 c.c.; 688 ss. c.p.c.]

Mezzo complementare della procedura formulare, rientrava tra le stipulatiònes prætoriæ (o cautiònes) [vedi càutio], in particolare, tra le satisdationes [vedi Cautio] e consisteva nella garanzia, prestata dal proprietario ai vicini, per eventuali danni cagionati dai lavori eseguiti sull’immobile di sua proprietà o da un edificio pericolante.
Per ottenere la promessa, il proprietario del fondo vicino si rivolgeva al pretore, il quale, riconosciuta la fondatezza della richiesta, ordinava la prestazione della cautio. Se la (—) era prestata ed il danno si verificava, il danneggiato poteva senz’altro esercitare l’àctio ex stipulàtu [vedi]. Qualora invece il proprietario del fondo da cui proveniva il pericolo si fosse rifiutato di prestare la (—), si verificava, in favore dell’interessato, una mìssio in possessiònem [vedi], con la quale egli iniziava a detenere l’immobile assieme al proprietario. Se poi, trascorso l’anno, il proprietario del fondo da cui derivava il pericolo continuava a rifiutare la prestazione della (—), il pretore concedeva al proprietario del fondo limitrofo una nuova missio in possessionem (ex secundo decreto), con la quale questi era immesso nel possesso esclusivo e ad usucapionem dell’immobile [vedi usucàpio]: si trattava di uno dei casi in cui il possesso di buona fede assurgeva a proprietà pretoria.