Status [Stato]

Si tratta della posizione dell’individuo nei confronti dell’ordinamento giuridico.
Si distinse tra:
1) Status libertàtis, cioè la condizione dell’uomo libero;
2) Status civitàtis, cioè la posizione del soggetto con cittadinanza romana;
3) Status familiæ, cioè lo stato di membro della famiglia.
Esso decadeva per morte o càpitis deminùtio.
Nel diritto romano l’acquisto della capacità giuridica avveniva solo dopo il possesso simultaneo dei tre status.
L’individuo doveva essere quindi nato vivo, libero, cittadino romano e pater familias per avere la capacità giuridica.

Subiectio servi loco

Un sui iuris veniva assoggettato in maniera servile ad un altro.
Questo permetteva la limitazione ma non l’eliminazione della capacità giuridica, sino alla fine dello stato di subordinazione.
Le cause di limitazione della soggettività giuridica erano:
-lo stato di schiavo affrancato;
-il non essere romano;
-essere donna;
-la bassezza morale;
-l’appartenenza a certe religioni.