Socìetas [Società; cfr. artt. 2247 ss. c.c.]

Contratto consensuale che permetteva a due o più soggetti (socii) di obbligarsi reciprocamente a mettere in comune beni o attività, con lo scopo di compiere una o più operazioni economiche, dividendo tra tutti, i guadagni o le eventuali perdite.
La Societas fa parte delle obligatiònes ex contractu, che derivano dal semplice accordo.
Le origini della societas sono un adattamento del vecchio istituto del consòrtium ercto non cito o dal consolidarsi di prassi largamente seguite nel commercio mediterraneo.
Le relazioni con gli altri popoli, a partire dal III sec. a.C., impose la necessità, di raggruppare ingenti somme, e di sopportare in comune i rischi di operazioni economiche di vasta portata.
Si distingueva tra:
1) Societas òmnium bonòrum;
2) Societas unìus rei o negotiatiònis.
Obblighi del socio erano:
1) fornire alla società quanto aveva promesso;
2 rendere comuni gli acquisti fatti per la società.
Gli utili e le perdite di solito erano ripartiti in egual misura.
La società si estingueva:
1) ex personis, a causa della morte o càpitis deminùtio di uno dei soci;
2) ex rèbus, quando veniva raggiunto il fine sociale o la sopravvenuta impossibilità di raggiungerlo;
3) ex voluntàte, per volontà dei soci, con la scadenza del termine fissato o per rinuncia (c.d. renuntiàtio);
4) ex actiòne, a seguito dell’esercizio dell’azione di divisione.
In epoca giustinianea fu considerata causa di scioglimento della società anche il fallimento di uno dei soci.
La società induceva effetti solo tra i soci, non creando enti con capacità giuridica.
Solo la societas publicanòrum era costituita per l’assegnazione dell’appalto di tutto il reddito di imposte (pùblica) ricavabile da una certa provincia o per l’appalto di grandi opere pubbliche.
Le obbligazioni reciproche erano sanzionate dall’àctio pro socio actio civile e di buona fede.

Solùtio [Adempimento; cfr. artt. 1176 ss. c.c.]

La solutio era l’adempimento (cioè scioglimento del vincolo obbligatorio) e permetteva l’estinzione di una obbligazione.
Il limite della solutio era che non si potevano estinguere quelle obbligazioni per le quali non era possibile il compimento di un atto contrario rispetto a quello costitutivo.
La solutio induceva un vincolo, fino all’emanazione della lex Pœtèlia Papìria de nèxis, insistente sulla persona del debitore.
Successivamente fu inteso come mero vincolo patrimoniale.
L’adempimento parziale non era previsto, tranne che il creditore l’accettasse.
Alcuni debitori potevano essere condannati a pagare il debito(in id quod facere possunt). Il marito veniva condannato a pagare i debiti della moglie, mentre in diritto giustinianeo, i militari, il socio, il donante pagavano i debiti al donatario.
Nello stesso periodo fu previsto che il debitore venisse condannato in modo che gli restasse quello il necessario per il suo sostentamento.