Carichi pendenti (d. proc. pen.) (Loads pending)

La nozione di (—) si riferisce alla pendenza di procedimenti penali a carico di un determinato soggetto. Formalmente il nome dell’indagato viene iscritto nel registro delle notizie di reato non appena si pervenga alla sua identificazione, ma poiché la fase delle indagini preliminari può anche chiudersi senza che venga esercitata l’azione penale, ricorrendosi all’archiviazione, sostanzialmente i (—) sono costituiti da quei procedimenti per i quali vi è stato l’esercizio dell’azione penale in uno dei modi indicati dall’art. 405 c.p.p.
È da segnalare, però, che con la riforma introdotta dalla L. 332/1995, chi è interessato può chiedere il rilascio di certificati attestanti la pendenza o meno a proprio carico di procedimenti in fase di indagine preliminare. Il P.M. però, per motivi di segretezza, può far figurare negativo il certificato, per un periodo non superiore a tre mesi (art. 3353bis).
Per ottenere il certificato dei (—) è necessaria un’istanza in carta semplice diretta al Procuratore della Repubblica, che ne autorizza il rilascio: l’istanza deve essere presentata alla Procura presso il Tribunale del luogo di residenza del soggetto richiedente.

Causa (del negozio giuridico) (d. civ.) (Case (of legal))

La (—) è uno degli elementi essenziali del negozio giuridico, la cui mancanza o illiceità comporta la nullità del negozio stesso (artt. 1325, 1343 ss. c.c.).
Il codice civile non definisce il concetto di (—), che viene, però, prevalentemente intesa come la funzione economico-sociale che il negozio è obiettivamente capace di raggiungere. Più precisamente, essa viene individuata nella sintesi degli effetti essenziali che il negozio è obiettivamente idoneo a produrre.
Una tesi più recente ha criticato, però, la tesi della causa intesa come funzione economico-sociale del contratto, e ha proposto la tesi della causa in concreto: causa del contratto, cioè, è lo scopo pratico del negozio, la sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato.
Mancanza di (—)
La (—) in un negozio giuridico può mancare:
— ab origine: si ha allora il cd. difetto genetico della (—) che, a sua volta, può essere: totale, se la (—) manchi del tutto, o parziale, se essa manchi solo in parte;
— in un momento successivo: ricorre allora il cd. difetto funzionale o sopravvenuto della (—) [Risoluzione del contratto].
Illiceità della (—)
La (—) è illecita quando è contraria:
— a norme imperative, cioè a quelle norme inderogabili che prevedono, anche se non espressamente, come sanzione la nullità del negozio;
— all’ordine pubblico, cioè a quei princìpi non necessariamente espressi in norme, ma ricavabili dalle disposizioni inderogabili che costituiscono postulati essenziali, adeguati elasticamente alle contingenti esigenze di vita e di sviluppo della società organizzata.
Larga parte di tali principi trova espressione nella Carta Costituzionale;
— al buon costume, che va inteso come quel complesso di princìpi, elastici e non limitati alla sola sfera sessuale, che costituiscono la morale sociale corrente. Il buon costume in sostanza esprime i canoni fondamentali di onestà pubblica e privata alla stregua della coscienza sociale.

Chiamato all’eredità (d. civ.) (Called to Europe)

È il soggetto che, a seguito dell’apertura della successione mortis causa e della delazione, acquista il diritto di accettare l’eredità.
Tra i poteri del (—), ricordiamo:
— l’esercizio di azioni possessorie a tutela dei beni ereditari pur senza la loro materiale apprensione;
— la possibilità di compiere atti conservativi e di farsi autorizzare, in particolari casi (art. 460, c. 2 c.c.), alla vendita di beni;
— la possibilità di stare in giudizio come convenuto per rappresentare l’eredità (durante i termini previsti per l’inventario [Accettazione (dell’eredità con beneficio di inventario)]).

Circolazione (Circulation)

Diritto fondamentale ed inviolabile dell’uomo garantito dall’art. 16 Cost., che si estrinseca in tre facoltà:
— libertà di circolazione sul territorio dello Stato;
— libertà di fissare ovunque la propria residenza;
— facoltà di uscire temporaneamente, o definitivamente, dallo Stato e di rientrarvi.
La Costituzione rende possibili limitazioni alla (—) solo se previste espressamente dalla legge per motivi di sanità o sicurezza, precisando che non è consentita alcuna limitazione fondata su ragioni politiche.
Nell’applicazione di tale articolo vengono in rilievo:
— il foglio di via obbligatorio;
— la libertà di espatrio.
(—) di veicoli [danni cagionati dalla] (d. civ.)
La materia dei danni derivanti dalla (—) è assoggettata ad una disciplina differenziata rispetto a quella ordinaria in tema di responsabilità extracontrattuale ed è regolata dall’art. 2054 c.c., applicabile, tuttavia, alle sole ipotesi di (—) senza guida di rotaie.
Il primo principio affermato è quello secondo cui il conducente del veicolo si presume responsabile del danno cagionato a terzi, a meno che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (in pratica, nella maggior parte dei casi la prova liberatoria verrà data dimostrando che causa esclusiva dell’incidente è stato il comportamento dello stesso danneggiato).
In secondo luogo, nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a provocare il danno.
È stabilita, inoltre, la responsabilità, di natura oggettiva, del proprietario del veicolo, che risponde in solido col conducente dei danni da questi arrecati, a meno che non provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. A tal fine non sarà sufficiente dimostrare che non si sapeva o non si voleva che il veicolo venisse usato, ma occorrerà provare di aver preso tutte le precauzioni necessarie e obiettivamente idonee ad impedire ad altri d’impossessarsi del veicolo.
Infine, il codice precisa che il proprietario è altresì responsabile dei danni derivati da vizi di costruzione o difetto di manutenzione.
(—) stradale [reati in materia di] (d. amm.; d. pen.)
La disciplina della sicurezza della circolazione stradale è affidata, oltre che a disposizioni più risalenti, al nuovo codice della strada emanato con il D.Lgs. 285/1992. Moltissime fattispecie di reato sono state depenalizzate ad opera del D.Lgs. 507/1999 [Guida (senza patente)]. Il legislatore ha posto attenzione a non lasciare sforniti di tutela i beni oggetto di possibile aggressione attraverso la previsione di sanzioni accessorie che affiancandosi alle sanzioni pecuniarie principali ne rafforzano l’efficacia dissuasiva.
Tra le ipotesi che costituiscono ancora reato rientrano la guida sotto l’influenza dell’alcool e di sostanze stupefacenti e l’omissione di soccorso