Provvedimento amministrativo che impone un obbligo positivo di dare o fare. Il (—) rientra nella categoria degli ordini e come tale può dipendere da una scelta discrezionale o da un mero accertamento da parte della P.A.
Il (—) nel pubblico impiego, in particolare, si configura nell’ipotesi in cui il dipendente viene chiamato a prestare servizio presso un’amministrazione statale diversa da quella d’appartenenza. Il (—) è un istituto eccezionale e può essere disposto per un periodo determinato quando sussiste uno dei seguenti presupposti: per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.
Categoria: Glossario
Comparsa (Appearance)
È un atto scritto con cui la parte o il suo procuratore espongono in precise posizioni, che prendono il nome di conclusioni, i provvedimenti che chiedono al giudice, indicando il fondamento in fatto e in diritto delle loro domande (c.d. motivazione) e gli elementi di prova su cui si fondano (artt. 167, 189, 190 c.p.c.).
(—) di risposta
È il primo atto difensivo del convenuto, con il quale prende posizione sui fatti affermati dall’attore, indica i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, formula le conclusioni (art. 167 c.p.c.).
A pena di decadenza il convenuto deve proporre in (—) le eventuali domande riconvenzionali, chiamare in causa un terzo e proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. Quest’ultimo onere, originariamente previsto dalla L. 353/90 (art. 1802 c.p.c.), era venuto meno in virtù della L. 20-12-1995, n. 534 (di riforma della riforma) e ora nuovamente ripristinato dal D.L. 35/2005, conv. in L. 80/2005 (c.d. decreto competitività), in vigore dal 1 marzo 2006.
(—) conclusionale
È l’atto nel quale il difensore, sulla base delle risultanze dell’istruzione probatoria, riassume e coordina tutte le difese della parte assistita, così come definitivamente formulate in sede di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c.
La L. 353/90, nel regolare lo scambio di tali atti difensivi finali, ha reso facoltativa l’udienza di discussione dinanzi al Collegio, prevedendola nei soli casi in cui essa sia espressamente chiesta da una delle parti, al momento della stessa precisazione delle conclusioni ex art. 275 c.p.c. Anche nel caso di decisione assegnata al Tribunale in composizione monocratica, è previsto lo scambio delle (—) conclusionali e la facoltatività dell’udienza di discussione (artt. 281quinquies e 281sexies c.p.c., aggiunti dal D.Lgs. 51/1998 istitutivo del giudice unico).
Le (—) devono essere depositate ex art. 190 c.p.c. entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa in decisione; ma il giudice istruttore può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a venti giorni.
Entro i successivi venti giorni, devono essere depositate le eventuali memorie di replica [Memorie].
Concessione (d. amm.) (Grant)
Provvedimento amministrativo con cui la P.A. conferisce ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario ampliandone così la sfera giuridica. Le (—) si distinguono tradizionalmente in traslative e costitutive.
Le prime possono essere:
— traslative di poteri o facoltà su beni pubblici [cd. (—) reali]. Tipiche figure sono le (—) di acque, di suolo pubblico, di beni del demanio etc. Le facoltà giuridiche da esse derivanti si atteggiano come diritti affievoliti [Interesse (legittimo)] nei confronti della P.A. e diritti assoluti nei confronti dei terzi;
— traslative di potestà pubbliche appartenenti alla P.A., con cui il concessionario acquista gli stessi poteri pubblicistici che aveva la P.A.;
— traslative di pubblici servizi.
Le (—) costitutive possono essere: costitutive di diritti subiettivi, le quali fanno sorgere ex novo diritti per il destinatario; costitutive di diritti all’esercizio di professioni, per cui sia limitato dalla legge il numero degli esercenti (es.: apertura di fornace); e costitutive di status (es.: concessione della cittadinanza).
(—) contratto
Si parla, in dottrina, di (—) in tutti i casi in cui il rapporto che nasce dalla concessione è regolato da un capitolato, cioè da un atto negoziale intercorrente tra la P.A. concedente e il concessionario: in tal caso, mentre l’atto unilaterale e discrezionale della P.A. si configura quale unico titolo del rapporto, la disciplina, invece, di tale rapporto trova il suo fatto costitutivo in un’attività di tipo negoziale. In pratica, come affermato dalla Cassazione, nelle (—), all’atto unilaterale ed autorizzativo della P.A. con cui essa accerta la rispondenza della (—) al pubblico interesse, si accompagna un negozio al quale partecipa il concessionario e con il quale viene data concreta attuazione all’atto deliberativo mediante la fissazione dei rispettivi diritti ed obblighi e di ogni altra modalità circa l’uso del bene e lo svolgimento del servizio (Cass. 21-7-1967, n. 1894).
(—) di beni
È quella (—) che conferisce al privato speciali diritti di natura reale o personale su un determinato bene sottratto alla disponibilità privata.
(—) di costruzione di opere pubbliche
Tale fattispecie ha come finalità la realizzazione di opere di pubblico interesse e può atteggiarsi come (—) di mera costruzione o di costruzione e gestione. In quest’ultima si rinvengono gli aspetti tipici dello strumento concessorio, con la particolarità dell’accentuata emersione del carattere pubblicistico-funzionale, derivante dal fatto che la (—), pur riguardando un bene, è finalizzata alla gestione di un servizio pubblico che non può essere gestito senza che al concessionario vengano trasferiti poteri pubblicistici. Tale strumento consente alla P.A. di conseguire la realizzazione dell’opera senza accollarsi le relative spese, cui provvede il concessionario compensandole con i futuri proventi della gestione.
Nella (—) di sola costruzione, invece, la P.A. conferisce a terzi il solo incarico di eseguire l’opera pubblica, addossandosi le spese necessarie e il compenso al terzo.
La (—) di costruzione è ormai assorbita nell’appalto di lavori pubblici [Appalto (pubblico)].
(—) di pubblici servizi
È una (—) traslativa e costituisce uno dei mezzi con cui è spesso attribuito a privati l’esercizio di pubbliche funzioni. Tra le più importanti figure di (—) di pubblici servizi rientrano quelle relative all’esercizio di ferrovie e tranvie. Presupposti di esse sono: l’esistenza di un pubblico servizio e che l’attività sia esercitata in regime di monopolio.
(—) edilizia [Permesso (per costruire)]
Confessione (d. proc. civ.; d. proc. pen.) (Confession)
È la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte, ove per fatto sfavorevole al dichiarante deve intendersi quello che in concreto sia idoneo a produrre conseguenze giuridiche svantaggiose per colui che volontariamente e consapevolmente ne riconosca la verità.
Nel processo civile oggetto della (—) possono essere soltanto i fatti della causa, siano essi costitutivi o estintivi o modificativi o impeditivi.
Se, come talora accade, la parte riconosce addirittura la fondatezza della domanda avversaria, tale riconoscimento non ha, per se stesso, alcun effetto vincolante per il giudice se non nei limiti in cui include un riconoscimento della verità dei fatti: in difetto di tale esplicito riconoscimento dei fatti, la dichiarazione ricognitiva del diritto potrà tutt’al più produrre l’effetto di dispensare dall’onere della prova colui a favore del quale la dichiarazione è compiuta (art. 1988 c.c.).
La (—) non è efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto a cui si riferiscono i fatti confessati: qualora sia fatta da un rappresentante, è efficace solo se fatta entro i limiti in cui questi vincola il rappresentato (art. 2731 c.c.).
Forme della (—):
— giudiziale (art. 2733 c.c.), quando è resa in giudizio: in questo caso forma piena prova contro colui che l’ha fatta purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili.
La (—) giudiziale costituisce una delle ipotesi di prova legale [Prova].
Essa può essere spontanea o provocata dall’interrogatorio formale;
— stragiudiziale (art. 2735 c.c.), quando è fatta fuori del giudizio: essa, se è resa alla parte o a chi la rappresenta, ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale; se è resa ad un terzo o se è contenuta in un testamento è liberamente apprezzata dal giudice.
La (—) stragiudiziale, per produrre la sua efficacia probatoria, deve essere, a sua volta, provata in giudizio; in tal caso, l’art. 27352 c.c. vieta che essa possa essere provata per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge.
Per quanto concerne i limiti della efficacia probatoria della (—), l’art. 2734 c.c. stabilisce che quando alla dichiarazione della verità di un fatto sfavorevole si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l’efficacia del fatto confessato, ovvero a modificarne o ad estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l’altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte: in caso di contestazione, è rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l’efficacia probatoria delle dichiarazioni [c.d. principio di inscindibilità della (—)].
Nel processo penale la (—) deve essere valutata alla stregua di un indizio, anche se resa in giudizio. Essa, cioè, deve trovare riscontro in altri elementi raccolti, non potendosi ammettere una condanna penale basata unicamente sulle dichiarazioni dell’imputato, che potrebbe anche autoaccusarsi per favorire il vero responsabile del fatto (ed in tal caso la legge prevede un’autonoma figura di reato) (Autocalunnia).
Assume rilevanza come elemento che consente la celebrazione del giudizio direttissimo.
La (—) non può essere carpita con metodi e tecniche idonee ad influire sulla capacità e libertà di autodeterminazione dell’imputato (art. 64, co. 2).