(struttura)
Le Commissioni sono organi collegiali ristretti, rispecchianti la consistenza numerica dei diversi Gruppi parlamentari. Possono essere considerate come piccole assemblee che riproducono in scala ridotta la composizione dell’Aula. Ad esse sono attribuite importanti funzioni (vedi Commissioni (attività)), preparatorie o sostitutive rispetto all’esercizio di quelle dell’Aula.
Una prima, fondamentale distinzione è tra Commissioni permanenti e non.
Le Commissioni permanenti del Senato sono quattordici e hanno competenza nelle materie per ciascuna indicate:
• 1ª Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione;
• 2ª Giustizia;
• 3ª Affari esteri, emigrazione;
• 4ª Difesa;
• 5ª Programmazione economica, bilancio;
• 6ª Finanze e tesoro;
• 7ª Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport;
• 8ª Lavori pubblici, comunicazioni;
• 9ª Agricoltura e produzione agroalimentare;
• 10ª Industria, commercio, turismo;
• 11ª Lavoro, previdenza sociale;
• 12ª Igiene e sanità;
• 13ª Territorio, ambiente, beni ambientali;
• 14ª Politiche dell’Unione europea.
Ogni Senatore deve far parte di una Commissione permanente; i Gruppi piccoli, però, sono autorizzati a designare uno stesso Senatore in tre Commissioni diverse, per poter essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni.
Le Commissioni si costituiscono all’inizio di ogni legislatura, eleggendo il Presidente e un Ufficio di Presidenza (composto, oltre che dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari) il quale, integrato con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, predispone di volta in volta il programma dei lavori e il calendario della Commissione (vedi Programmazione dei lavori).
A fianco delle Commissioni sopra ricordate, il Regolamento del Senato prevede alcuni altri organi collegiali anch’essi permanenti (per ragioni storiche denominati: giunte), investiti di funzioni non legislative o di controllo politico, bensì tecnico-giuridiche di forte rilievo ai fini dell’organizzazione interna. Sono: la Giunta per il Regolamento; la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Il carattere eminentemente tecnico delle funzioni da esse svolte si riverbera sulla composizione (che non è di designazione dei Gruppi parlamentari bensì del Presidente del Senato; inoltre, tali Giunte non si rinnovano al termine del primo biennio della legislatura, come invece le Commissioni permanenti). All’interno del Senato opera inoltre la Commissione per la biblioteca e per l’archivio storico (composta di tre Senatori, ha funzioni di vigilanza sulla Biblioteca e sull’Archivio storico del Senato).
Oltre alle Commissioni permanenti, il Senato può decidere di costituire Commissioni speciali, cui attribuire il vaglio di materie particolarmente complesse e tecniche. Hanno carattere temporaneo e composizione proporzionale alla consistenza dei Gruppi parlamentari.
Su materie di pubblico interesse, ciascuna Camera può costituire Commissioni d’inchiesta. Se ambedue le Camere dispongono un’inchiesta sulla medesima materia, la Commissione d’inchiesta è bicamerale (vedi Commissioni bicamerali).
Categoria: Glossario
Rachis (? – 760 ca)
Re dei Longobardi che visse dal 744 al 749 e successe a Ildebrando.
Emanò le leggi che attribuivano speciali privilegi ai Romani e fece delle donazioni alla Chiesa.
Abdicò in favore del fratello Astolfo e visse in un convento.
Dopo la morte di Astolfo salì nuovamente al trono, ma venne destituito subito dopo.
Resistenza [diritto di]
È il diritto di un soggetto (individuo, gruppo o popolo) di non obbedire a comandi incostituzionali, pur provenienti da organi costituiti (resistenza passiva) oppure di reagire a comportamenti incostituzionali (resistenza attiva). Tale diritto trova difficilmente collocazione nei moderni ordinamenti, in cui è radicato in capo allo Stato il monopolio dell’uso della forza e la legittimità di questo uso si riduce alla sua conformità al diritto positivo. Esso veniva espressamente sancito in alcune costituzioni settecentesche e si trova previsto anche nell’attuale costituzione (Grundgesetz) tedesca. Inoltre il (—) costituisce motivo dominante della Declaration of Indipendence del 1776 e di altre costituzioni delle ex colonie nordamericane.
Una prima teorizzazione del (—) fu fatta dalla dottrina cristiana, la quale affermava che in caso di conflitto tra comandi del potere temporale e comandi di natura divina erano questi ultimi a prevalere.
Nel Medioevo il (—) trovò il suo fondamento nella lex superioris (insieme delle tradizioni e dei principi elaborati dalla dottrina cristiana), cui anche il monarca doveva obbedire.
Di fronte alla crescente prevaricazione dei sovrani, il (—) venne spesso recepito negli statuti e nei capitolati medievali e nel XVI secolo ebbe ampia diffusione con le guerre di religione [vedi]. I teorici protestanti legittimarono la ribellione dei sudditi al dominio del tiranno ed i fautori della teoria del diritto naturale [vedi] affermarono che ogni infrazione di quest’ultimo da parte del sovrano avrebbe rappresentato un vero e proprio illecito costituzionale, tale da giustificare la resistenza dei sudditi.
Il (—) venne in seguito positivizzato nelle costituzioni degli Stati Uniti del Nord America e nelle prime costituzioni francesi. Non è previsto, invece, nella costituzione USA ed in quella italiana. Per il nostro Paese al più è possibile parlare di un dovere morale di (—) agli imperativi giuridici che non corrispondono ai propri valori morali, ma non di un (—) riconosciuto dall’ordinamento agli individui. Si è anche precisato che “Dal diritto soggettivo alla resistenza si è sviluppato un principio strutturale e oggettivo della resistenza e dell’impedimento…” (Scholler). La nascita dello Stato di diritto [vedi], imperniato sul principio della separazione dei poteri [vedi Divisione dei poteri] e sul principio di legalità [vedi Legalità (principio di)], e dello Stato democratico, caratterizzato dall’investitura popolare dei governanti e dalla costituzionalizzazione dell’opposizione, consentono di affermare che “il concetto del diritto di resistenza si è trasfuso in quello di Stato di diritto, che ne ha concluso e coronato tutto lo svolgimento” (Bobbio).
Il diritto di (—) può, quindi, essere concepito come diritto-dovere di conservare questa forma di Stato, di opporsi ad ogni atto che non si conformi ai postulati dello Stato di diritto e dello Stato democratico.
In tale contesto può trovare adeguata collocazione il problema della giustificazione costituzionale della (—). Essa può ricavarsi indirettamente dall’art. 54 Cost., che impone a tutti i cittadini di essere fedeli alla Repubblica e alla Costituzione, e dall’art. 1 Cost. che attribuisce al popolo la sovranità [vedi sovranità popolare]. Al popolo spetta quindi il compito di assumere la difesa e la reintegrazione dei principi e valori fondamentali dell’ordinamento costituzionale, qualora la risposta istituzionale degli organi a ciò preposti si riveli insufficiente o carente.
Rotari (? – 652)
Re dei Longobardi che visse nel periodo 636-652. Egli fu duca di Brescia, successe ad Arioaldo e Combatté contro i bizantini.
Egli promulgo’ un Editto il 22 novembre 643 che costitui’ una prima raccolta di leggi longobarde con caratteristiche tipicamente germaniche.