Provvedimenti imperiali, costituenti fonti del diritto romano a partire dalla fine del II secolo d.C.
In relazione al contenuto ed alla natura, le (—) assunsero le seguenti denominazioni:
— edìcta: provvedimenti a carattere generale, emanati dal prìnceps, sulla base dell’imperium proconsulare maius attribuitogli, che contenevano le istruzioni o i criteri direttivi cui dovevano attenersi i magistrati provinciali. In un primo periodo, gli edicta non avevano vigore dopo la morte del principe che le aveva emanate, essendo stretta emanazione dell’imperium esercitato da ciascun princeps; successivamente, tale limitazione di efficacia venne meno.
Le (—) non avevano contenuto imperativo, quanto piuttosto la forma di autorevoli consigli;
— mandàta: istruzioni diramate ai funzionari dell’amministrazione pubblica, in special modo ai governatori delle province, vincolanti per l’esercizio dei loro compiti. Essi avevano, quindi, contenuto amministrativo, anche se vi furono casi in cui con questo mezzo furono introdotti nuovi istituti giuridici (ad es. il testamentum militis);
— decrèta: sentenze emanate dal principe extra òrdinem, ossia senza l’osservanza delle formalità processuali su richiesta delle parti o di pubblici funzionari, sia in primo grado che in appello. In questa sua funzione il princeps era solito farsi assistere da un consilium principis;
— rescrìpta ed epìstulae: responsi richiesti all’imperatore, su determinate questioni giuridiche, da privati, magistrati o funzionari.
I rescripta avevano efficacia limitata ai singoli casi per i quali erano emanati ed avevano efficacia vincolante per il giudice solo se i dati di fatto esposti nella domanda (supplicàtio) corrispondevano a verità. Gradualmente i rescripta assursero al rango di principi giuridici generali, acquistando efficacia per casi analoghi
Categoria: Glossario
Corte
Nel diritto germanico [vedi] e medievale era il terreno adiacente alla residenza del sovrano (curtis) e l’insieme degli edifici, delle aree annesse e degli addetti alla persona del monarca ed alla sua casa: corpo degli alti ufficiali e dei dignitari adibiti al servizio d’onore.
Il termine (—) fu usato, in seguito, per indicare anche le assemblee istituite dai sovrani: si pensi, ad esempio, al Parlamento spagnolo [vedi Cortes (Les)] e alle magistrature e ai tribunali dipendenti in origine dal monarca.
• (—) d’onore
Tribunale istituito a Firenze nel secolo XVI. Ebbe vita ed efficacia molto limitata e doveva pronunciarsi su delicate vertenze d’onore tra i cittadini
Court of King’s Bench
(Corte del Consiglio reale) (d. comp.)
Antica corte di giustizia di Common Law [vedi], istituita in Inghilterra nel 1216 e strettamente legata alla persona del sovrano. Essa nacque come enucleazione del King’s Council [vedi].
La denominazione di tale organismo giudiziario (Bancum regis) derivava dalla presunzione che i suoi componenti deliberassero alla presenza del monarca. In assenza del re dell’Inghilterra, i pieni poteri erano esercitati da un suo luogotenente, denominato Justiciar, dal quale dipendeva l’intera amministrazione giudiziaria.
La (—) esercitò la giurisdizione superiore e generale, compresa quella d’appello, nelle cause penali e civili fino al 1830. In particolare, la (—) fu competente in ordine al campo dei danni e degli atti illeciti compiuti con violenza (vi et armis) ed arrecanti quindi una turbativa della pace del re.
Nel 1875 la (—) divenne la Queen’s Bench Division della High Court of justice, composta di 24 membri che giudicano in grado di appello rispetto alle corti inferiori. In tale divisione confluirono nel 1880 la Court of Exchequer [vedi] e la Court of Common Pleas [ve
Aggiornamento (Update)
Indica lo spostamento ad un’altra data dei lavori di un collegio.
Indica il periodo di sospensione dei lavori parlamentari, per la normale programmazione dei lavori stessi o per eventi non pianificabili come la dimissione del Governo.