Forma di comunione [vedi communio] nascente da cause estranee alla volontà dei comunisti (si pensi, ad es., all’ipotesi di più persone istituite eredi di uno stesso de cùius [vedi]).
La forma più antica di comunione incidentale fu il consòrtium èrcto non cìto [vedi].
Categoria: Glossario
Condìctio
Nel processo per lègis actiònes [vedi lègis àctio (o lègis actiònes)], la (—) era uno strumento processuale, introdotto, da una lex Silia, relativamente a crediti in denaro ed esteso, da una lex Calpurnia, ai crediti aventi ad oggetto cose determinate.
Se il debitore rifiutava l’adempimento, il creditore, dopo aver solennemente dichiarato la sua pretesa e dopo aver ricevuto il diniego del debitore, fissava a quest’ultimo un appuntamento (lett. condictio) in giudizio di lì a trenta giorni, onde ottenere la nomina dell’iùdex privatus destinato a tutelare il suo diritto. Generalmente, questa intimazione a comparire in giudizio persuadeva il debitore ad adempiere.
Nel processo per formulas [vedi], la (—) si inquadrava trale actiònes stricti iùris o iudìcia stricta [vedi àctio stricti iùris (vel iudicia stricta)].
In diritto postclassico, il campo di applicazione della (—) classica subì infinite generalizzazioni e trasformazioni, perdendo gran parte delle connotazioni originarie in un proliferare indiscriminato di fattispecie particolari (la dottrina ha parlato di “selva selvaggia”).
Un elemento che unificò i vari tipi di condictiònes di creazione postclassica è da taluno rinvenuto nel fatto che esse venivano frequentemente concesse per porre rimedio a casi di ingiustificato adempimento derivanti da fattispecie affini al pagamento dell’indebito.
Consecràtio
• Diritto privato
Cerimonia attraverso la quale una cosa veniva proclamata sacra [vedi res sacræ]: si realizzava, cioè, una sorta di cessione di una cosa ad una divinità.
• Diritto penale
Attraverso la (—) si ripristinava la pax deòrum [vedi], turbata dal compimento di atti efferati: il soggetto che si era reso responsabile di gravi delitti (attirando sulla comunità cui apparteneva, l’ira degli dei) diventava automaticamente (in virtù dei precetti giuridico-religiosi che reggevano la comunità della Roma dei primordi) sacro (c.d. sacèrtas) ad una divinità, oppure agli dei; ciò comportava che egli poteva essere ucciso da chiunque in qualsiasi momento, senza che da tale uccisione derivasse alcuna conseguenza penale o civile a carico dell’uccisore.
Constitutum possessòrium
Uno dei modi attraverso cui poteva aver luogo la tradìtio [vedi], era fondato sul mutamento dell’elemento psicologico di un soggetto in ordine ad una res [vedi]; in particolare, chi possedeva una res in nome proprio, come suo titolare, poteva trasferire la proprietà ad altri, continuando però a disporne come mero detentore, in nome altrui (nòmine alieno). Si pensi, ad es., al proprietario di un appartamento che lo venda, ma continui ad abitarlo quale conduttore, avendo stipulato, contemporaneamente alla vendita, un contratto di locazione (con l’acquirente) in suo favore.
Costituiva ipotesi inversa rispetto alla traditio brevi manu [vedi].