Situazione di colpevole assenza in giudizio di una parte, tipica della cognìtio extra òrdinem [vedi]: la (—) non costituiva ostacolo al prosieguo del giudizio, come d’altro canto avviene anche nel diritto processuale vigente (sia civile, che penale).
Categoria: Glossario
Costantinopoli (scuola di)
Scuola giuridica fiorente in periodo postclassico nella parte orientale dell’impero romano. Godette dei favori imperiali, tanto che Giustiniano [vedi] la abilitò all’insegnamento ufficiale del diritto (insieme alle scuole di Berito [vedi] e di Roma [vedi]).
Gli insegnamenti si svolgevano prevalentemente in lingua greca: allo stesso modo, la produzione scritta si concretizzò in numerose parafrasi in lingua greca di testi originari latini, frequentemente inquinati rispetto agli insegnamenti genuini.
Crìmen iniùriæ
Uno dei delitti in origine privato [vedi iniùria], e successivamente, nel periodo del Principato, attratti nella sfera pubblicistica [vedi cognìtio extra òrdinem].
Nel I sec. a.C., la lex Cornelia de iniuriis istituì una quæstio [vedi quæstiònes perpètuae] per alcune particolari ipotesi di iniuriæ qualificate (percosse, frustate, violazione di domicilio), in presenza delle quali il colpevole era tenuto al pagamento di una somma, a titolo di pena, nei confronti della persona offesa; un successivo senatusconsùltum [vedi] ampliò la previsione, ricomprendendovi la redazione e la diffusione di scritti diffamatori e prevedendo, altresì, la pena accessoria dell’intestabìlitas (incapacità di testimoniare e di fare testamento).
Successivamente, nella cognitio extra ordinem [vedi], si previde che, a prescindere dal dettato della lex Cornelia, alcuni tipi di iniuriæ (offese al pudore di donne e fanciulli, offese arrecate a persone di alto lignaggio, vilipendio, lesioni personali, violazione di domicilio, getto di letame o rifiuti) fossero puniti con pene corporali, consistenti, a seconda della gravità dei casi, nella fustigazione [vedi verberàtio], nella deportàtio in ìnsulam [vedi], nella damnàtio in òpus publicum [vedi] e persino nella pena di morte.
Culpa in concreto [Colpa in concreto]
In diritto romano, costituì criterio eccezionale di imputazione della responsabilità secondaria (o contrattuale): particolarmente sfavorevole per il debitore ricorreva nei casi in cui questi si fosse reso responsabile di un inadempimento per non aver tenuto un comportamento ispirato alla diligèntia quam in suis [vedi].