Sostituzione (d. civ.) (Replacement)

la sostituzione in attività giuridica è chi ha il potere di sostituirsi ad un altro nel compimento di un negozio, divenendo parte (in senso formale) del negozio stesso ma rimanendo estraneo all’interesse regolato.
La possibilità di agire per compiere un negozio destinato a produrre effetti nella altrui sfera giuridica viene attribuita per legge con un atto di autonomia privata.
La sostituzione nel testamento (d. civ.) è distinta in ordinaria e fedecommissaria.
La prima si verifica quando il testatore, prevedendo il caso che il chiamato non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, nomini al suo posto un secondo successibile.
La seconda si ha quando, nel testamento, il testatore impone all’erede o al legatario l’obbligo di conservare i beni ricevuti, in modo tale che alla sua morte essi possano automaticamente passare ad altra persona indicata dallo stesso testatore.
Questa condizione è ammessa solo all’art. 692 c.c.
I genitori e gli ascendenti in linea retta ed il coniuge dell’interdetto possono istituire erede lo stesso interdetto ma obbligarlo a restituire alla sua morte tutti i beni, anche quelli costituenti la legittima, alla persona o agli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura di lui (fedecommesso assistenziale).
Lo stesso avviene in caso di minore età, con infermità di mente che potrebbe essere interdetto (art. 416 c.c.).
La sostituzione processuale (d. proc. civ.) avviene quando un soggetto agisce nel processo in nome proprio, per far valere un diritto altrui.
La rappresentanza processuale agisce in nome proprio al conrario della sostituzione.
La sostituzione si può verificare solo nei casi previsti dalla legge (es.: artt. 108 e 111 c.p.c.; art. 81 c.p.c.).

Cellula di programmazione politica e tempestivo allarme

Organismo la cui istituzione è prevista da una dichiarazione allegata al Trattato di Amsterdam (v.) nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (v. PESC).
Posto sotto la direzione dell’Alto rappresentante per la PESC (v.), ha il compito di fornire valutazioni politiche e di dare tempestivamente l’allarme qualora si verifichino situazioni suscettibili di influire sulla politica estera e di sicurezza dell’Unione. La cellula può inoltre contribuire alla definizione di politiche in sede di Consiglio, attraverso la presentazione di documenti contenenti raccomandazioni e strategie per la PESC.
È composta da personale appartenente alla Commissione delle Comunità europee (v.), all’UEO (v.), al Segretariato generale del Consiglio (v.) e ai singoli Stati membri.

Studi di settore (d. trib.) (Sector Studies)

Strumenti per identificare la capacità reddituale potenziale di un contribuente medio appartenente ad ogni categoria economica.
Essi sono i dati dichiarati e di altri elementi extracontabili (dedotti da questionari compilati dal contribuente).
Il contribuente dichiarando meno di quanto indicato negli studi viene sottoposto ad accertamento.
Gli studi di settore non sono applicabili nei confronti dei titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
In tal caso sono individuati specifici indicatori di normalità economica, atti a rilevare la presenza di ricavi o di compensi non dichiarati o rapporti di lavoro irregolari.
Gli studi di settore non possono essere applicati ai contribuenti che dichiarano ricavi o compensi superiori al limite fissato per ciascun studio, o ai contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel periodo d’impresa.

CEP (Comitati Provinciali per l’Euro) CEP (Provincial Committees for the Euro)

Organismi operanti in ogni Provincia ai quali sono affidati compiti di raccordo tra il Comitato per l’euro (v.) e gli enti locali per tutte le problematiche connesse all’introduzione della moneta unica europea, l’Euro (v.), nel nostro ordinamento, e anche per quanto riguarda i rapporti tra cittadini e pubbliche amministrazioni.
I CEP operano in stretto coordinamento con il Comitato per l’euro (v.) e sono presieduti dal prefetto; si avvalgono delle Camere per il coordinamento tecnico operativo.