Congregazione romana che ha competenza in tutto ciò che riguarda il culto divino [vedi Liturgia], sia nel rito romano che negli altri riti latini (ambrosiano, mozarabico etc.).
Si interessa, inoltre, della disciplina dei sette sacramenti ferme restando le competenze della Congregazione per la Dottrina della Fede (per quanto riguarda la dottrina) e della Segnatura Apostolica, in materia di amministrazione della giustizia ed erezione di tribunali.
Sono fatti anche salvi i diritti della Rota Romana per le cause di nullità di matrimonio.
Categoria: Glossario
Contratti di Borsa uniformi
Contratti di Borsa (v.) la cui struttura è predeterminata dall’autorità di mercato.
Le parti, quindi, al contrario di quel che avviene per i contratti a premio non sono legittimate a creare figure negoziali composite. Caratteristica dei contratti uniformi è, perciò, la standardizzazione.
Rispetto ai contratti a premio permettono, con un’operazione di segno opposto, di gestire in maniera più agevole le posizioni assunte.
Appartengono alla categoria dei contratti di borsa uniformi: le options (v.) e i futures (v.).
Cose sacre can. 1171 c.j.c.; art. 514 codice di procedura civile (Things can sacred. CJC 1171, art. 514 Code of Civil Procedure)
Sono quei beni mobili che, secondo l’ordinamento canonico, sono stati destinati al culto divino [vedi Liturgia] con la dedicazione [vedi Consacrazione] o la benedizione [vedi Sacramentali] e che, anche se in possesso di privati, non debbono essere adoperati per usi profani e impropri (calici, pissidi, ostensori nonché crocifissi e immagini).
Alle (—) è assicurata dal nostro ordinamento una tutela particolare: l’art. 514, n. 1, c.p.c. stabilisce, infatti, che sono assolutamente impignorabili le (—) e quelle che servono all’esercizio del culto.
[vedi Beni ecclesiastici].
Conto corrente di tesoreria
Rapporto di conto corrente (v.), intrattenuto con la Banca d’Italia (v.), attraverso cui il Ministero del tesoro (v.) svolge l’attività di tesoreria.
Fino al novembre 1993 il c/c di tesoreria era uno dei tradizionali canali di creazione della base monetaria (v.). Bankitalia, infatti, era obbligata ad anticipare al Tesoro, sul predetto c/c, fino al 14% delle spese correnti e in conto capitale previste in bilancio.
Le anticipazione che esorbitassero quella percentuale venivano considerate straordinarie e la Banca d’Italia aveva il potere di non accettarle salvo provvedimenti di legge che disponessero il contrario.
Gli accordi di Maastricht (v.) del 1992 che, in previsione dell’unione economica e monetaria, hanno vietato alle banche centrali (v.) di concedere finanziamenti privilegiati allo Stato, hanno fatto venir meno ogni possibilità di anticipazione, sia ordinaria che straordinaria.
In esecuzione di quegli accordi, infatti, il Parlamento approvava la L. 483/93 che disciplina il servizio di tesoreria e proibisce alla Banca d’Italia di concedere anticipazioni al Tesoro. Quest’ultimo è stato obbligato ad accendere presso l’istituto di emissione un apposito conto disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria con una dotazione iniziale di 30.000 miliardi. Su tale conto sono accreditate tutte le entrate incassate dalla Banca d’Italia per lo svolgimento del servizio di tesoreria e da esso sono detratte le spese a carico dall’Istituto. Qualora il saldo mensile del conto risulti negativo (in caso, cioè, di creazione di base monetaria), il Tesoro ha l’obbligo di ricostituire entro 3 mesi il fondo. Se il saldo mensile risulta inferiore del 50% dell’ammontare del deposito, il Tesoro è tenuto, in aggiunta, a presentare una relazione giustificativa al Parlamento. Oltre a ciò, in base all’art. 6 della stessa legge, se il conto presenta saldi a debito del Tesoro, la Banca d’Italia non effettua più pagamenti per il servizio di tesoreria e applica alle sofferenze del Tesoro il tasso ufficiale di sconto.