Segni sacri che venivano annunziati dalla chiesa con effetti soprattutto spirituali.
Si distinguono dai sacramenti per questi motivi:
1)l’origine: i sacramenti sono stati istituiti da Cristo, mentre i sacramentali dalla Chiesa; 2) gli effetti: i sacramenti inducono la grazia santificante o il suo aumento; mentre i sacramentali ottengono solo grazie attuali o aiuti divini;
3)l’ azione: i sacramenti sono efficaci per la valida amministrazione (ex opere aperato), mentre i sacramentali sono efficaci per impetrazione della Chiesa;
4) il numero: i sacramenti sono sette, i sacramentali sono molti e di numero variabile a seconda delle circostanze in cui l’uomo, bisognoso di aiuto divino, viene a trovarsi.
I sacramentali si dividono in consacrazioni e benedizioni.
Il Vescovo è Ministro delle consacrazioni mentre le benedizioni sono date da ogni sacerdote (eccetto quelle per il Sommo Pontefice o per il Vescovo).
In alcuni casi anche il diacono o addirittura un laico possono impartire una benedizione.
L’esorcismo sugli ossessi è un particolare sacramentale.
Categoria: Glossario
Consiglio Europeo
Originariamente istituito come organo informale di cooperazione politica tra i paesi membri delle Comunità europee è stato istituzionalizzato con l’approvazione dell’Atto Unico Europeo (v.) il quale ha stabilito che il Consiglio Europeo riunisce (almeno due volte l’anno) i Capi di Stato o di Governo degli Stati membri nonché il Presidente della Commissione delle Comunità Europee (v.). Essi sono assistiti dai Ministri degli affari esteri e da un membro della Commissione. Le funzioni di quest’organo sono essenzialmente di stimolo per le più importanti iniziative politiche delle Comunità nonché di risoluzione delle questioni di notevole rilevanza politica ed economica oggetto di controversia in seno al Consiglio dell’Unione Europea (v.).
Il Trattato sull’Unione Europea (v.) ha demandato a questo organo due importanti decisioni:
— disporre sull’opportunità di passare alla 3a fase dell’Unione economica e monetaria (v. UEM);
— dovrà fornire gli impulsi determinanti nel settore della politica estera e sicurezza comune.
Separazione dei coniugi can. 1151-1155 c.j.c. (Separation of the spouses)
Con la separazione si ha l’interruzione della convivenza coniugale in due distinte ipotesi:
1) scioglimento del vincolo matrimoniale;
2) semplice separazione dei coniugi con permanenza del vincolo.
In quest’ultimo caso la separazione può essere:
1) perpetua se vi è adulterio;
2) temporanea se si verifica un grave pericolo per l’integrità fisica delle persone della famiglia, con minacce serie, maltrattamenti, grave malattia contagiosa, infermità mentale etc o un grave pericolo per l’integrità spirituale, con ingiurie, insulti ed altre manifestazioni di crudeltà comportamentale.
La separazione viene realizzata dal Vescovo o anche con decisione propria del coniuge se vi è pericolo nell’attesa.
Se cessa la causa della separazione, si deve ricostituire la convivenza coniugale, tranne eccezioni dell’autorità ecclesiastica.
Dopo la separazione perpetua o temporanea si deve sostenere ed educare la prole.
Il coniuge innocente potrebbe comunque riammettere l’altro coniuge alla vita coniugale, rinunziando al diritto di separazione.
Raffaello
Decisione 13 ottobre 1997, n. 2228/97/CE
[internet: www.europa.eu.int/comm/dg10/culture/raphael/index_it.html]
Programma d’azione della Comunità europea volto ad incoraggiare e sostenere, nel rispetto del principio di sussidiarietà (v.), l’attività di cooperazione degli Stati membri in materia di beni culturali di importanza europea (v. Cultura).
Valido per il periodo 1° gennaio 1997 – 31 dicembre 2000, il programma Raffaello mira a sostenere le seguenti azioni:
— conservazione, salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali attraverso una cooperazione europea. Sono incentivati i progetti (cd. laboratori europei dei beni culturali) di conservazione e salvaguardia di opere di notevole importanza storica, architettonica o artistica, o che necessitano di interventi complessi dal punto di vista scientifico o tecnico;
— cooperazione per lo scambio di esperienze e lo sviluppo di tecniche applicate al settore dei beni culturali. Questa azione mira ad incentivare lo scambio di conoscenze e informazioni tra gli operatori del settore attraverso reti, partenariati e mobilità dei professionisti: in tal modo si cerca di sviluppare nuove tecniche applicate ai beni culturali;
— accesso, partecipazione e sensibilizzazione dei cittadini ai beni culturali. Sono incentivati i progetti volti all’utilizzo di tecniche avanzate di informazione e comunicazione con i cittadini (ad es. sistemi di guide elettroniche, audiovisivi) e progetti di cooperazione transnazionale tra le istituzioni e gli operatori di almeno tre Stati membri, in modo da sensibilizzare i cittadini attraverso itinerari culturali, esposizioni etc.;
— cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali in particolar modo con il Consiglio d’Europa e con l’UNESCO.
I destinatari del sostegno finanziario della Comunità sono gli Stati membri, i paesi associati dell’Europa centrale e orientale (v. PECO), Cipro, Malta nonché i paesi che hanno concluso accordi di associazione (v.) o di cooperazione (v. Accordi di cooperazione) con la Comunità che includono clausole culturali.
Il programma è destinato a confluire nella nuova azione Cultura 2000 (v.), che dovrebbe coordinare tutte le attività comunitarie nel settore culturale (v. Cultura)