Termine indicante l’appartenenza alla città di Roma; proprio soltanto dei cittadini era lo stàtus civitàtis [vedi status]. Fatti costitutivi della (—) furono:
— la nascita ex iusto matrimonio tra due romani (almeno al momento del concepimento);
— la nascita ex iusto matrimonio tra un cittadino romano (almeno al momento del concepimento) ed una straniera munita di conubium [vedi];
— la nascita non ex iusto matrimonio, da madre romana al momento del parto;
— la civitas donatio [vedi];
— la manumissio iusta ac legitima [vedi manumissio].
La (—) veniva meno soltanto per effetto della capitis deminutio maxima e media [vedi càpitis deminùtio].
In origine, si parlò di cìvitas Quirìtium, per indicare il nucleo arcaico di tribù (Ràmnes, Tìties, Lùceres) che diede origine alla città di Roma; la (—) Quiritaria era concepita come comunità di patres familiarum (Quirìtes) e trovò la sua massima espressione nell’assemblea dei patres, più tardi denominata Senatus [vedi]. Quest’ultimo eleggeva un rex vitalizio, che era il capo politico e religioso della (—).
In questa prima fase, l’ordinamento giuridico della (—) era costituito dagli accordi federatizi (o fœdera [vedi fœdus]) intervenuti tra i capi delle gèntes [vedi gens] all’atto dell’aggregazione, dalle deliberazioni (o lèges) proclamate davanti ai comìtia [vedi], nonché dai mòres maiòrum [vedi], cioè dalle consuetudini formatesi allo scopo di regolare la pacifica convivenza tra le familiæ. La violazione dei fœdera, delle leges, dei mores maiorum era considerata nèfas [vedi]: costituiva, cioè, un illecito che comportava l’ira dei nùmina (cioè delle divinità) e permetteva ad uno qualsiasi dei membri della comunità di ristabilire l’ordine sociale, uccidendo lo stesso responsabile (in caso di dichiarazione di sacèrtas [vedi] del colpevole).
Con la dominazione etrusca (sec. VII a.C.) la (—) Quiritària subì un forte sviluppo militare ad opera della potente gens Tarquinia [vedi Tarquinia, gens] e, poiché i Quiriti erano appena sufficienti a formare la cavalleria, per integrare la fanteria si fece leva sulle famiglie contadine stanziate nei dintorni della città.
I fanti del nuovo exèrcitus centuriàtus [vedi centuria; comìtia centuriata] non erano, dunque, Quirites, ma una massa eterogenea, una plebs [vedi], che finì con il contrapporsi ai Quirites o patrìcii.
La fine della (—) Quiritaria fu il frutto della rivoluzione plebea, che terminò con l’emanazione delle leges Licìniæ Sèxtiæ [vedi], le quali affidarono il comando dello Stato a due prætores-consules, uno dei quali poteva anche essere plebeo.
Per effetto della rivoluzione plebea, la (—) Quiritaria perse il suo originario valore, rilevando unicamente quale elemento distintivo tra gentes originarie di Roma e popoli soggetti al potere politico-militare dell’Urbe.
La (—) costituì privilegio di volta in volta concesso quale ricompensa per benemerenze o servigi particolari resi a Roma, finché, nel 212 d.C., la (—) fu concessa dalla Constitùtio Antoniniana [vedi], in blocco, a tutti gli abitanti dell’Impero che fossero organizzati in comunità cittadine.
Le capacità più caratteristiche del civis Romanus erano il “ius honorum” [vedi] il ius suffragii [vedi] e, nel campo del diritto privato, il ius conubii [vedi] e il ius commercii [vedi].
Categoria: Glossario
Codex Gai Veronènsis
Manoscritto pergamenaceo che ci ha conservato il testo quasi integrale delle Istituzioni di Gaio [vedi]: il testo del manuale gaiano fu scoperto, per caso, dal Niebuhr nel 1816 su un palinsesto rinvenuto nella Biblioteca di Verona.
Il manuale gaiano era stato ricoperto dalla riproduzione di un’opera minore (le Epistulæ di S. Girolamo): cancellando la seconda scrittura, emersero i resti dell’opera gaiana, riconosciuta anche grazie alla collaborazione di F. K. von Savigny.
Collatino Lucio Tarquinio
Marito di Lucrezia, organizzò insieme a Bruto Lucio Giunio [vedi] la ribellione che cacciò da Roma Tarquinio il Superbo [vedi] ponendo fine alla monarchia.
Ricoprì insieme a Bruto, per la prima volta nella storia di Roma, la carica di console.
Còmes sacràrum largitiònum
Esponente di primo piano dell’amministrazione centrale in periodo imperiale: svolgeva funzioni di ministro delle finanze e del tesoro, sovrintendendo, altresì, alla riscossione dei tributi ed esercitando, in materia tributaria la suprema giurisdizione (vice sacra).
Il (—) era preposto all’amministrazione del fìscus Cæsaris [vedi]; sovrintendeva, inoltre, all’attività delle zecche imperiali, delle miniere, delle manifatture di Stato, oltre che alle attività di commercio con l’estero; deteneva le casse dell’Impero, divise in sezioni corrispondenti a scrinia [vedi]. Nello svolgimento delle sue funzioni, era coadiuvato da còmites largitionum, rationàles summàrum, procuratòres monetàrum e còmites commerciòrum) [vedi].