Compensàtio [Compensazione; cfr. artt. 1241 ss. c.c.]

Uno dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento [vedi solùtio], operante non ìpso iùre (cioè automaticamente), ma su eccezione di parte.
Essa aveva luogo qualora tra le medesime persone intercorressero rapporti reciproci di debito e di credito, i quali, ricorrendo i requisiti stabiliti dalla legge, si estinguevano nella misura in cui concorrevano: compensatio est debiti et crediti inter se contribùtio.
La definizione della compensazione, come istituto autonomo di estinzione delle obbligazioni, deriva da una celebre costituzione di Giustiniano.
Dalla giurisprudenza romana classica, la (—) era considerata, anziché quale modo di estinzione dell’obbligazione, come mera operazione contabile che si effettuava in certi casi nell’ambito della procedura formulare [vedi processo per formulas]. Nel sistema formulare la (—) era ammessa solo nei casi in cui la struttura della formula consentiva al giudice di tenere conto di un credito del convenuto e gli permettesse di condannarlo solo per la differenza (o di assolverlo in caso di pareggio). Pertanto la causa di estinzione dell’obbligazione non era la (—), ma la sentenza del giudice.
La (—) aveva luogo nelle seguenti ipotesi:
— nei iudìcia bonæ fìdei [vedi];
— nei rapporti tra banchiere (argentàrius) e cliente;
— nella bonòrum èmptio [vedi bonòrum èmptor], dove il compratore non poteva far valere i crediti del fallito in cui era succeduto senza compensarli con i debiti del fallito stesso verso il convenuto.
Notevoli innovazioni furono apportate al regime della (—) da Giustiniano: questi ammise in generale la operatività ipso iure [vedi] della compensazione, accertabile d’ufficio dal giudice in qualsiasi tipo di azione. Doveva, però, trattarsi di crediti aventi ad oggetto somme di danaro, che fossero liquidi ed esigibili, prescindendosi dalla differenza delle rispettive cause.
Caduto in disuso il sistema formulare e distintosi il diritto processuale dal diritto sostanziale, la (—) divenne un istituto generale.
Per operare ipso iure (a differenza del sistema formulare per cui la (—) poteva solo operare òpe exceptiònis) era necessario:
— che l’oggetto delle obbligazioni risultasse omogeneo;
— che il credito opposto in compensazione fosse valido;
— che lo stesso fosse esigibile (cioè scaduto) e liquido (cioè facilmente accertabile);
— l’identità dei soggetti, tra cui intercorrevano le obbligazioni che dovevano essere, appunto, gli stessi.
Poiché, secondo il diritto giustinianeo, l’estinzione avveniva per legge sin dal momento in cui venivano ad esistenza i presupposti, si ammetteva che il debitore che avesse pagato senza avvalersi della compensazione potesse ripetere, come indebito, quanto pagato.

Condictio causa data causa non secùta

Condictio [vedi] così denominata da Giustiniano e coincidente con la condictio ob causam datòrum.
Azione esperibile per ottenere la restituzione di quanto era stato dato alla controparte in esecuzione di un contratto innominato [vedi contratti innominati], se la controprestazione era venuta meno.
Per estensione, si ammise che la (—) fosse esperibile anche dal donante, nei casi di donazione modale, per recuperare ciò che egli aveva donato, qualora il modus [vedi] non fosse stato adempiuto.

Consènsus curatòris [Consenso del curatore]

Espressione adoperata per indicare l’intervento del curatore in attività negoziali compiute dal soggetto sottoposto a cura.
Il (—) divenne, per impulso della giurisprudenza pretoria, elemento praticamente indefettibile. Per iniziativa dell’imperatore Marco Aurelio, la figura del curàtor minòris fu generalizzata, cosicché il (—) divenne requisito meramente formale, essendo il curatore nominato non più per singoli affari, ma come stabile amministratore e consigliere del soggetto sottoposto a cura.

Consuetùdo [Consuetudine; cfr. artt. 1, 8 disp. prel. c.c.]

La consuetudine consiste nella uniforme ripetizione di un dato comportamento da parte della generalità dei consociati, con la convinzione della sua giuridica necessità (c.d. opìnio iùris et necessitàtis).
Anticamente tutto il diritto era consuetudinario, risiedendo l’origine degli istituti giuridici nei mòres maiòrum [vedi].
In diritto classico, la consuetudine si contrappose alle fonti legislative: la prima rientrava, con terminologia postclassica, nell’ambito del ius ex non scripto, le seconde nell’ambito del ius scriptum.
I Romani ponevano il fondamento della consuetudine nel tacito consenso del popolo (tacitus consensus populi), non ravvisando differenza tra il suo manifestarsi esplicitamente nella legge o implicitamente nella consuetudine.
Il tempo era il fattore essenziale della consuetudine, ma non era stabilito il minimo necessario per la sua formazione, essendo lasciato all’apprezzamento del magistrato verificare se, caso per caso, fosse passato un periodo di tempo congruo ad evincere l’obbligatorietà del comportamento.
Quanto al rapporto tra consuetudine e legge, si ammetteva senz’altro che la consuetudine non avesse efficacia minore di quella della legge, potendo supplire alle lacune dell’ordinamento giuridico: incerto era se la consuetudine poteva abrogare la legge. Se precedentemente ciò fu ammesso, Costantino, allo scopo di porre riparo alla confusione dilagante, ristabilì l’autorità della legge, sancendo il principio che questa non potesse essere abrogata dalla consuetudine