Res in patrimonio [Cose in patrimonio, disponibili]

Categoria di res che comprendeva le cose di cui i privati potevano disporre liberamente nei loro rapporti giuridici.
venivano nominate anche res in commercio.
Vi rientravano le:
1) res semplici, composte ed omogenee;
2) res divisibili e indivisibili;
3) res corporàles e res incorporàles;
4) res màncipi e res nec mancipi;
5) res fruttifere ed infruttifere;
6) res consumabili, inconsumabili e deteriorabili;
7)res fungibili ed infungibili;
8) res mobiles ed immobiles;
9)res principali ed accessorie.

Ricimero

Potentissimo magìster mìlitum che influenzò le sorti dell’impero romano d’Occidente.
Egli infatti favorì l’ascesa al trono o la capitolazione di molti imperatori (Avito, Maggiorano, Libio Severo, Antemio, Olibrio), negli anni che fra il 456 e il 472 d.C. (anno della sua morte).

Sanatoria del negozio giuridico [cfr. artt. 1423, 1424, 1444, 1451 c.c.]

Il principio di conservazione è fondamentale ed agisce nel rispetto della volontà delle parti; esso mantiene in vita il più possibile il negozio.
Secondo il ius civile presente nel diritto romano, un negozio nullo non poteva diventare efficace, ma era oggetto di sanatoria attraverso:
1) convalida;
2)conversione.