Categoria di res che comprendeva le cose di cui i privati potevano disporre liberamente nei loro rapporti giuridici.
venivano nominate anche res in commercio.
Vi rientravano le:
1) res semplici, composte ed omogenee;
2) res divisibili e indivisibili;
3) res corporàles e res incorporàles;
4) res màncipi e res nec mancipi;
5) res fruttifere ed infruttifere;
6) res consumabili, inconsumabili e deteriorabili;
7)res fungibili ed infungibili;
8) res mobiles ed immobiles;
9)res principali ed accessorie.
Categoria: Glossario
Res universitàtis
Tipo di res humàni iùris, che comprende tutte le cose appartenenti ai municipia oppure alle coloniæ, considerate res publicæ quando destinate all’uso della collettività.
Ricimero
Potentissimo magìster mìlitum che influenzò le sorti dell’impero romano d’Occidente.
Egli infatti favorì l’ascesa al trono o la capitolazione di molti imperatori (Avito, Maggiorano, Libio Severo, Antemio, Olibrio), negli anni che fra il 456 e il 472 d.C. (anno della sua morte).
Sanatoria del negozio giuridico [cfr. artt. 1423, 1424, 1444, 1451 c.c.]
Il principio di conservazione è fondamentale ed agisce nel rispetto della volontà delle parti; esso mantiene in vita il più possibile il negozio.
Secondo il ius civile presente nel diritto romano, un negozio nullo non poteva diventare efficace, ma era oggetto di sanatoria attraverso:
1) convalida;
2)conversione.