Nella mìssio in bòna [vedi], il (—) era il soggetto, nominato dal pretore, per amministrare e conservare i beni del fallito, se i creditori erano numerosi.
Il (—) godeva di poteri più ampi rispetto a quelli accordati ai soggetti beneficiari di una missio in bona: egli poteva, ad esempio, chiedere ed ottenere la revoca degli atti che il debitore avesse compiuto in frode ai creditori.
Poteva agire, peraltro, soltanto su autorizzazione della maggioranza: è dubbio se la maggioranza si calcolasse in relazione all’entità dei crediti vantati (maggioranza dei crediti) o tenesse conto del numero dei debitori, prescindendo dall’importo dei crediti di ciascuno.
Categoria: Glossario
Ràtio lègis o iuris [Criterio ispiratore della legge]
La ratio legis o iuris (o, più in breve, ratio) è il criterio che ispira una legge, la volontà legislativa che ne costituisce il fondamento.
Reièctio civitàtis
Si tratta di un caso di càpitis deminùtio media.
Con essa il cittadino romano che avesse acquistato un’altra cittadinanza, veniva privato dello status civitàtis.
Anche in questo caso operava l’istituto del postlimìnium.
Res Cottidiànæ [lett. “cose quotidiane”]
Opera composta da 7 libri cioè i Libri aureòrum che fu attribuita a Gaio.
Probabilmente si trattava di una libera parafrasi del manuale istituzionale gaiano, da attribuire presumibilmente alle scuole giuridiche orientali postclassiche.