Sèrvus [Schiavo]

Il servus era il soggetto privo dello status libertatis e quindi non libero.
Lo status di schiavo si otteneva:
1) per nascita;
2) in seguito a condanne penali o provvedimenti normativi;
3) a seguito di prigionia in guerra.
In quanto res, il servus era oggetto di domìnium ex iùre Quirìtium cioè di rapporti patrimoniali (proprietà, usufrutto, pegno, possesso). Le lesioni al servus pertanto erano punite come danneggiamento.
Egli poteva partecipare ai sacra della città e della familia del dòminus ed era responsabile penalmente, in caso di reato commesso.
Le famiglie dei servi non dovevano essere separate.
Il dominus poteva disporre dello schiavo fino ad arrivare alla uccisione.
Successivamente tale potere venne mitigato decidendo di perseguire penalmente il dominus che ingiustificatamente avesse soppresso o maltrattato uno schiavo o lo avesse sottoposto a sevizie ripugnanti per la collettività.
Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali, gli schiavi erano simili ai filii familias; pater familias; status; patria potestas, infatti la capacità patrimoniale spettava solo al pater familias.
Lo schiavo compieva autonomamente atti giuridici, ma i suoi effetti si riversavano nel patrimonio del dominus.
Il dominus inoltre poteva dare ai suoi sottoposti più meritevoli un piccolo patrimonio,(pecùlium) da amministrare e godere per l’esercizio di talune attività.
Il dominus era anche responsabile dell’illecietà commesse dal servus.
Quando lo schiavo veniva abbandonato dal dominus veniva acquistato da altri per occupazione.
La manumissio permetteva allo schiavo di riacquistare la libertà.

Solùtio per æs et lìbram

Si tratta di una modalità di estinzione delle obbligazioni che deriva da un negozio per æs et libram.
Inizialmente era l’atto contrario della nèxi dàtio ed avveniva nella stessa forma della mancipàtio cioè, mediante 5 testimoni, della bilancia e del lìbripens.
Il debitore, dopo aver pagato, enunciava una formula solenne di rivendicazione della propria libertà.
In epoca classica essa si trasformo’ in una imaginaria solutio, avendo una funzione soltanto formale.
Infatti ad essa si ricorreva per fini di remìssio o di liberalità o comunque, per operare l’estinzione del debito, anche se non esisteva una causa giustificativa di tale estinzione.
Nel periodo giustinianeo l’istituto scomparve.