Si tratta di un delitto presente nell’ambito della repressione extra òrdinem, al di fuori del sistema delle quæstiones e dei crimina.
Corrisponde a comportamenti fraudolenti, paragonabile al dolo.
La punizione per questo reato era la relegàtio in ìnsulam temporanea, oppure l’allontanamento dallo Stato.
Categoria: Glossario
Substitùtio herèdis [Sostituzione ereditaria; cfr. artt. 688 ss. c.c.]
Essa si verficava quando il de cùius “avesse nominato un sostituto all’erede”, nel caso in cui il vocatus ad hereditàtem non accettasse l’eredità.
Il diritto romano classico presentava tre tipi di substitutio heredis:
1) substitutio vulgàris;
2) substitutio pupillàris;
3) substitutio militàris.
Successivamente ad esse, in diritto giustinianeo, si aggiunse la substitutio quasi pupillaris.
Supplicàtio [lett. “supplica”]
Istituto usato nel processo civile del periodo imperiale.
L’imperatore, in grado d’appello, poteva impugnare una sentenza emessa da un magistrato, anche delegando un diverso magistrato su di una causa per la quale non fosse stata proposta appellàtio nei termini.
Taxàtio
Nel processo per formulas, la taxatio era una clausola usata nei casi di condemnàtio relativa ad una somma incerta.
Con essa si poneva un limite prestabilito all’importo della condanna.
Il giudice era vincolato a condannare la parte soccombente al pagamento di una somma non eccedente quella prestabilita.
Una forma tipica di taxatio fu quella “in quod reus facere potest”.
In questo caso il giudicante rapportava la condanna alle effettive possibilità del reus di adempiere.