Controllo di legittimità costituzionale (d. cost.) (Control of constitutional legitimacy)

Funzione di competenza della Corte Costituzionale, chiamata a giudicare sulle controversie relative alla conformità alla Costituzione delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni.
In particolare il sindacato della Corte Costituzionale si esercita:
— sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale, censurabili solo per vizi formali relativi al procedimento di adozione e sotto il profilo della conformità ai principi supremi dell’ordinamento;
— sulle leggi ordinarie dello Stato, sindacabili senza alcuna limitazione;
— sugli atti aventi forza di legge, ovvero decreti legislativi e decreti-legge emanati dal Governo ex artt. 76 e 77 Cost.;
— sui decreti del Presidente della Repubblica contenenti norme di attuazione degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale;
— sulle leggi regionali e sulle leggi delle province di Trento e di Bolzano, se eccedono la loro competenza (art. 127 Cost.);
— sugli statuti regionali, essendo questi approvati con legge regionale;
— sulla deliberazione abrogativa di una legge, risultante da referendum.
Il (—) si sostanzia nel raffronto tra la norma censurata e i principi costituzionali. L’eventuale difformità tra la norma di raffronto e la norma raffrontata è indicativa della illegittimità, ovvero incostituzionalità di quest’ultima sotto il profilo formale o sotto il profilo sostanziale.

Corporativismo (d. cost.) (Corporatism)

Modello di organizzazione sociale dello Stato che prevede, attraverso la costituzione di corporazioni, la rimozione della conflittualità sociale, della concorrenza tra le imprese e la soppressione delle diverse manifestazioni politiche.
La più compiuta realizzazione giuridico-economica del modello corporativistico fu introdotta in Italia in epoca fascista con l’emanazione della Carta del lavoro nel 1926.
L’ordinamento corporativo fascista, in realtà mai realmente operante, fu soppresso nel 1944.

Crisi di Governo (d. cost.) (Government Crisis)

Si apre la (—) quando viene meno la fiducia della maggioranza parlamentare e il Governo non è più di fatto in grado di funzionare regolarmente (perché il Parlamento si opporrebbe sistematicamente alle sue iniziative).
Le (—) possono distinguersi in:
— crisi parlamentari: in seguito a sfiducia del Parlamento, che può essere espressa o tacita;
— crisi extraparlamentari: si verificano in seguito ad un evento accidentale ed esterno che paralizza il funzionamento del Governo e lo costringe alle dimissioni;
— crisi pseudo-parlamentari: dovute a mutati atteggiamenti di gruppi parlamentari che, ad esempio, si ritirano dalla coalizione di Governo.
In questi ultimi due casi, il Governo non è giuridicamente obbligato a dimettersi anche se il verificarsi di una delle crisi sopra elencate provoca le dimissioni spontanee del Governo, prima del voto della mozione di sfiducia.

Raggruppamento temporaneo d’imprese (d. comm.) (Temporary grouping of companies)

L’ordinamento comunitario afferma il principio essenziale della libera concorrenza, negli artt. 81 e 82 del Trattato CE.
Esso viene applicato per l’affidamento degli appalti di lavori e servizi pubblici.
Si preferisce ottenere la massima partecipazione possibile, non discriminare le imprese, determinare in maniera proporzionale ed adeguata i requisiti di ammissione.
L’ ordinamento ha un certo apprezzamento per l’associazione temporanea di imprese: A.T.I., per ottenre contratti e servizi pubblici.
Le aggregazioni hanno una funzione antimonopolistica, infatti permettono un ampliamento della dinamica concorrenziale e favoriscono l’ingresso sul mercato di imprese di minori dimensioni, o specializzate in particolari settori.
La normativa comunitaria impone di assoggettare le A.T.I. a un trattamento identico a quello previsto per gli altri soggetti introdotti nelle gare.