CEN (Comité Européen de Normalisation – Comitato Europeo per la Standardizzazione)

CEN [Comité Européen de Normalisation – Comitato Europeo per la Standardizzazione]
[rue de Stassart, 36, B – 1050, Bruxelles; tel. (2) 5500811; fax (2) 5500819 – internet: www.cenorm.be]

Comitato istituito dalla Commissione europea nel 1961 con il compito di creare un sistema unico di norme tecniche comunitarie per i prodotti, i processi e la loro applicazione, nonché per le tecnologie dell’informazione.
L’istituzione del CEN, così come quello del CENELEC (v.), si rese necessaria per impedire che la diversità delle caratteristiche tecniche dei prodotti, dei processi e dei servizi dei diversi Stati membri, ostacolassero il libero scambio e quindi la realizzazione di un mercato unico (v.).
Il CEN pubblica, annualmente, un Catalogo di norme tecniche, un Rapporto sulle attività in corso e un Memento, cioè una raccolta di tutte le norme elaborate dal Comitato.
I membri del CEN, oltre agli Stati aderenti all’Unione europea, sono i paesi facenti parte dell’EFTA (v.) ed altri paesi dell’Europa centrale.
Il CEN è formato:
— dall’Assemblea generale, composta dai rappresentanti dei comitati tecnici nazionali, che assume tutte le decisioni riguardo le attività del CEN;
— dal Consiglio di amministrazione, che ha il compito di supervisionare i lavori svolti;
— dal Consiglio tecnico, che coordina il lavoro dei vari comitati e sottocomitati tecnici.

Studio (diritto e dovere allo) (d. cost.) (Studio (right and duty to))

La Costituzione, che considera il nostro Stato come Stato di cultura, rende effettivo il diritto di eguaglianza ed afferma il principio del libero accesso per tutti all’istruzione scolastica (art. 34 Cost.) senza alcuna discriminazione.
Il diritto allo studio è effettivo anche a favore di coloro che sono privi di mezzi, purché capaci e meritevoli, con borse di studio, assegni familiari ed altre provvidenze.
Il diritto allo Studio si realizza attraverso la scuola dell’obbligo , è valido come dovere per tutti e conserva il carattere della gratuità.

Certificati del Tesoro (Treasury Certificates)

Titoli a lungo termine emessi dal Tesoro al fine di finanziare il debito pubblico (v.).
Finora sono stati emessi i seguenti tipi di certificati del tesoro:
— certificati di credito del Tesoro indicizzati al rendimento dei BOT (v.) detti semplicemente CCT (v.);
— certificati di credito del Tesoro in ECU, detti CTE (v.);
— certificati di credito del Tesoro a indicizzazione reale, nel linguaggio corrente CTR (v.);
— certificati di credito del Tesoro a sconto o, più comunemente CTS (v.);
— certificato di credito del Tesoro a tasso variabile convertibile a tasso fisso emessi per la prima volta nel 1986 con durata da sei a dieci anni (v. CCT convertibili). Essi prevedono la possibilità di conversione (normalmente dopo un anno dall’emissione) in titoli quinquennali con cedola annuale fissa.

T.A.R. (tribunale amministrativo regionale) (d. amm.) (TAR (Regional Administrative Court))

Il T.A.R. è un Organo di giustizia amministrativa di primo grado.
Sono venti, uno per ciascuna Regione, ed hanno sede nel capoluogo regionale;
inoltre in nove Regioni sono state realizzate anche sezioni staccate.
Ogni TAR è composto da un presidente e da almeno cinque magistrati amministrativi regionali che sono scelti mediante un concorso pubblico;
I TAR hanno tre competenze:
1) una giurisdizione generale di legittimità (artt. 2, 3 e 4 L. 1034/1971): I TAR possono solamente annullare l’atto illegittimo, ma non possono riformare né sostituire l’atto annullato;
2) una giurisdizione eccezionale di merito per materie determinate dalla legge (art. 26 L. T.A.R.): l’atto è valutato sotto il profilo della legittimità ma anche della convenienza e dell’opportunità.
Il giudice, può annullare l’atto per motivi di legittimità o per vizi di merito, riformarlo , e sostituirlo con un altro da esso stesso formato.
3) una giurisdizione esclusiva nelle materie determinate (art. 7 L. e artt. 33 e 34 del D.Lgs. 80/1998, così come modif. dalla L. 205/2000).