Caleidoscopio (Kaleidoscope)

Programma comunitario che prevede finanziamenti per multimedia e arti visive.
I settori di intervento sono:
— multimediale, come forma di espressione artistica;
— arti applicate (architettura, fotografia, design);
— arti dello spettacolo (danza, musica etc.);
— arti plastiche (pittura, scultura etc.).
I soggetti beneficiari sono aziende, enti, operatori culturali che appartengono ad almeno tre Stati membri e/o a paesi terzi che elaborino progetti di manifestazioni culturali. Caleidoscopio è confluito nel più ampio programma Cultura 2000

Sistemi (Systems)

Si tratta di un complesso di regole e di procedure che influenzano il modo con cui gli elettori esprimono il loro voto nonché il procedimento con cui questi vengono tradotti in seggi.
I sistemi si distinguono in:
1) sistemi a maggioranza assoluta ( richiedono la maggioranza assoluta dei suffragi per l’attribuzione del seggio);
2) sistemi a maggioranza relativa ( operano in collegi uninominali e richiedono la maggioranza relativa per l’assegnazione del seggio). Tale sistema è in vigore in Gran Bretagna per l’elezione della Camera dei Comuni (sistema del first past the post) ed è stato usato in Italia per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato tra il 1993 ed il 2005;
3) sistemi proporzionali (in questo modo si assicura a ciascun partito un numero di seggi proporzionale alla propria forza politica).
I sistemi processuali penali (d. proc. pen.) sono quelli che ispirano il processo penale.
I sistemi sono di tre tipi: accusatorio, inquisitorio e misto.
Nel rito accusatorio il processo viene rappresentato come un triangolo con un vertice rappresentato dal giudice e ai due lati accusa e difesa. Esse hanno uguali diritti.
Il processo è svolto pubblicamente davanti al giudice, spettatore ed arbitro imparziale, che vigila sul rispetto delle regole processuali. Il giudice decide in base alle prove che gli vengono fornite dalle parti (juxta alligata et probata partium).
L’accusa fornisce prove a carico dopo aver raccolto nella fase pre-processuale gli elementi e le fonti, stante la presunzione di innocenza dell’imputato (art. 27 Cost.).
L’accusato ha il diritto di sindacare le prove di accusa, al momento del dibattimento, mediante il cd. controinterrogatorio e può produrre prove a discarico.
Nel sistema inquisitorio puro il processo è scritto e segreto, il giudice ha una figura dominante che valuta, acquisisce e ricerca le prove, pertanto mancano pubblicità ed oralità.
In questo caso non vi è parità tra accusa e difesa.
Il sistema misto è invece caratterizzato dall’insieme dei caratteri del sistema accusatorio od inquisitorio.
Si verifica mediante una fase di istruzione pre-dibattimentale ispirata al sistema inquisitorio e una fase di giudizio ispirata ai principi accusatori.

Cassis de Dijon

Cassis de Dijon [Giurisprudenza di]

Serie di sentenze che hanno riaffermato ed ulteriormente esplicitato i principi sanciti dalla Corte di Giustizia nella prima sentenza “Rewe” del 20 febbraio 1979, meglio conosciuta con il nome Cassis de Dijon.
La pronuncia mirava ad accertare la legittimità della legislazione tedesca, che vietava in Germania l’importazione dei liquori con gradazione alcoolica inferiore a 32°: nel caso di specie, il liquore Cassis de Dijon. La giustificazione addotta dal governo tedesco era paradossale, in quanto si pretendeva di tutelare la salute pubblica contenendo la proliferazione di bevande a bassa gradazione alcoolica, che avrebbe favorito l’assuefazione a bevande di più alto tenore alcoolico, nonché la lealtà del commercio.
La Corte, nel 1979, affermò che qualsiasi bene legalmente prodotto e venduto in uno Stato membro deve, in linea di massima, essere ammesso sul mercato di ogni altro Stato membro. Gli unici ostacoli al libero scambio, perciò, sono giustificabili solo sulla base di esigenze imperative tassativamente previste (efficacia dei controlli fiscali, protezione della salute pubblica, lealtà delle transazioni commerciali e difesa dei consumatori) e per motivi di interesse generale.
Dall’analisi delle pronunce della Corte successive alla Cassis de Dijon, sono enucleabili i seguenti principi:
— gli Stati, in mancanza di una regolamentazione comune o di un’armonizzazione, restano liberi di regolare, sul proprio territorio, tutto quanto riguarda la commercializzazione, il consumo, l’etichettatura e la designazione dei prodotti;
— tale libertà non deve concretarsi, però, in misure suscettibili di frapporre ostacoli al commercio comunitario;
— una regolamentazione nazionale in materia costituisce un intralcio agli scambi comunitari quando non sia giustificata da esigenze imperative