Regime dei dodicesimi provvisori

art. 273 Trattato CE; allegato IV Regolamento interno Parlamento europeo

Coincide con un procedimento che permette alla comunità di funzionre provvisoriamente secondo il bilancio dell’anno precedente se non viene approvato quello nuovo.
Grazie a tale regime possono effettuarsi spese mensili nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio dell’esercizio precedente.
Ogni deputato inoltre può presentare una proposta di decisione che autorizza, in caso di spese non obbligatorie, spese superiori al dodicesimo provvisorio.
La proposta deve essere motivata e sottoscritta da almeno nove deputati o presentata da un gruppo politico del Parlamento europeo o da una commissione parlamentare.

Ricorsi giurisdizionali comunitari

Sono appelli che vengono rivolti alla Corte di giustizia delle Comunità europee, per accertare e far cessare un comportamento in contrasto con l’ordinamento comunitario.
Essi possono adire la Corte sia gli Stati membri che le istituzioni comunitarie e gli individui.
I ricorsi giurisdizionali comunitari sono:

1) ricorso per inadempimento;
2) ricorso in carenza;
3) ricorso per annullamento;
4) ricorso in via pregiudiziale.