artt. 81-86, 94, 154-157, 163-173 Trattato CE
Si tratta di un settore che comprende la gestione dei servizi e la produzione di apparecchiature e sistemi di trasmissioni.
Per esso si fa riferimento alle norme che disciplinano la libera prestazione dei servizi, nella politica della concorrenza, nella politica industriale, nella politica di ricerca e sviluppo tecnologico e nel settore delle reti transeuropee.
La Comunità europea sta promuovendo la società dell’informazione, cioè la rivoluzione continua dell’informazione e delle comunicazioni.
In un primo momento si è sostenuto la ricerca e lo sviluppo delle nuove tecnologie delle informazioni e delle comunicazioni, con programmi di ricerca diretti al coordinamento tecnico del settore.
Successivamente è stato elaborato da parte della Commissione il libro verde sulle telecomunicazioni del 1988.
In esso è stato definito il problema della concorrenza.
Nel libro bianco su crescita, competitività ed occupazione del 1993, vi era un’agenda per la promozione della società dell’informazione, oltre un piano d’azione nel quale erano affrontati diversi aspetti della materia.
Si prendeva in considerazione il contesto normativo e giuridico per l’apertura alla concorrenza dei monopoli nazionali delle telecomunicazioni.
A partire dal 1° gennaio 1996 è cominciata la liberalizzazione di tutte le infrastrutture alternative per i servizi di telecomunicazione.
Dal 1° gennaio 1998 è cominciata la libera concorrenza della telefonia fissa.
Categoria: Glossario
Trattati di Roma
La comunità economica europea e la comunità europea hanno realizzato questi trattati per l’energia atomica. Essi sono stati fimrati dai sei stati membri della CECA.
Essi si prefiggevano di creare un mercato comune, riavvicinando le politiche economiche degli Stati.
In questo modo era possibile promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche, una continua e bilanciata espansione economica, una crescita dei popoli e relazioni più strette fra gli Stati membri.
Il Trattato CEE, ha stabilito un ordine giuridico specifico, istituendo una Comunità di durata illimitata con personalità e capacità giuridica e poteri propri.
Il trattato-quadro elenca gli obiettivi che le istituzioni comunitarie dovranno realizzare con l’adozione degli atti giuridici.
Tribunale di primo grado
art. 225 Trattato CE; Decisione 24 ottobre 1988, n. 88/591/CECA/CEE/EURATOM; Decisione 8 giugno 1993, n. 93/350/CECA/CEE/EURATOM
Negli ultimi anni vi è stato un aumento del carico di lavoro della Corte di Giustizia pertanto l’Atto unico europeo ha previsto la possibilità, su domanda della Corte stessa e dopo convocazione della Commissione e del Parlamento europeo, che il Consiglio possa realizzare una giurisdizione di primo grado.
Essa conosce alcune categorie di ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche (detti Ricorsi giurisdizionali comunitari), con riserva di impugnazione davanti alla Corte di Giustizia per motivi di diritto.
Il Consiglio del 24 ottobre 1988, n. 591 ha istituito il Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
L’art. 225 ha stabilito che la giurisdizione di I grado ha carattere permanente ed affianca la corte di giustizia.
Esso ha sede in Lussemburgo, presso la Corte di Giustizia.
Lo compongono 15 membri, nominati dai governi degli Stati membri, per un periodo di 6 anni.
Esso siede in sezioni formate di tre o cinque giudici e può riunirsi in seduta plenaria o statuire nella persona di un giudice unico.
Di solito le sezioni non vengono assistite da un avvocato generale ma la sezione può farne formale richiesta al Tribunale, che deciderà in seduta plenaria.
Nell’adunanza plenaria è invece previsto l’avvocato generale in maniera permanente.
Il Tribunale di primo grado si occupa di:
1) di controversie tra la Comunità ed i suoi agenti;
2) di ricorso per annullamento, per carenza (ovvero Ricorso in carenza) e per responsabilità extracontrattuale (ovvero Azione di responsabilità extracontrattuale) indotte da persone fisiche nell’ambito del Trattato;
3) di ricorsi per annullamento e per carenza indotti da persone fisiche o giuridiche;
4) di ricorsi per responsabilità extracontrattuale delle Comunità indotti da persone fisiche o giuridiche;
5) di ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche verso i provvedimenti emessi nel campo della protezione commerciale, in caso di sovvenzioni e dumping.
La procedura prevista davanti al Tribunale è uguale a quella prevista davanti alla Corte; prevede una fase scritta, con scambio di memorie tra le parti, ed una fase orale, introdotta dalla relazione del giudice relatore.
le sue udienze sono pubbliche, mentre le sue deliberazioni sono segrete.
Affinchè si possa prendere una decisione riguardo la causa è necessario un quorum di tre giudici, se è riunito in sezione, di nove in adunanza plenaria.
Le decisioni del Tribunale possono essere impugnate davanti alla Corte, alla quale sono legittimati le parti soccombenti (totalmente o parzialmente), gli Stati membri e le istituzioni della Comunità.
Il Tribunale può esonerare la Corte dall’esame dei fatti in settori di particolare complessità.
Le sue sentenze non sono impugnabilità dinanzi alla Corte di Giustizia;
La Corte di Giustizia ha una giurisdizione esclusiva nei ricorsi contro atti normativi o atti di interesse generale.
Serpente monetario nel tunnel
Corrisponde alla prima fase del serpente monetario.
Nel 1972 i paesi comunitari hanno stabilito parità centrali fra le rispettive divise con uno scarto massimo del 2,5%.
Successivamente il serpente monetario venne agganciato al dollaro liberamente fluttuante, e si avvalorò uno scarto massimo di ogni divisa europea rispetto ad esso del 4,5%.