Nel diritto germanico [vedi] era il pagamento di una somma di denaro che l’autore del reato doveva effettuare alla vittima o ai parenti di questa, a fini risarcitori del danno arrecato. La (—) precludeva il ricorso alla faida [v
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Congresso di Vienna
(1814-1815)
Vi parteciparono le maggiori potenze europee, allo scopo di conferire un nuovo assetto territoriale e politico al continente, dopo la caduta di Napoleone Bonaparte [vedi Bonaparte Napoleone].
Il (—) ebbe inizio il primo novembre 1814 e si concluse il 9 giugno 1815. Vi parteciparono Metternich, Talleyrand, Wellington, il principe di Hardenberg e Guglielmo di Humboldt.
L’Inghilterra ampliò il proprio impero coloniale, grazie all’annessione dell’Hannover; La Francia venne restituita ai Borbone; la Russia ebbe una parte della Polonia, ossia il Granducato di Varsavia; alla Prussia fu annessa la Prussia renana; alla Danimarca furono annessi l’Holstein ed il Lauenburg ed al regno di Svezia fu unita la Norvegia; vennero istituiti la Confederazione germanica, composta di trentanove Stati, la Confederazione svizzera ed il regno dei Paesi Bassi.
Gli Stati italiani furono restituiti agli antichi principi. Più precisamente, il regno di Sardegna venne accresciuto della Liguria con Genova e restituito a Vittorio Emanuele I; venne istituito il regno Lombardo-Veneto e posto sotto il dominio dell’Austria; i ducati di Parma e Piacenza [vedi Parma e Piacenza (ducato di)] furono assegnati a Maria Luisa d’Austria e posti sotto la tutela austriaca; i ducati di Modena, Reggio e Mirandola [vedi Modena e Reggio (ducato di)] furono restituiti a Francesco IV d’Asburgo-Este e quello di Lucca a Maria Luisa d’Austria; il Granducato di Toscana, a cui si aggiunsero Piombino e lo Stato dei Presidi, fu sottoposto alla dinastia di casa Lorena, legata all’Austria; il principato di Massa e Carrara venne assegnato a Maria Beatrice d’Este; il Regno delle due Sicilie veniva ricomposto ad unità sotto Ferdinando IV di Borbone, che assumeva il titolo di Ferdinando I [vedi Ferdinando I di Borbone] ed infine lo Stato pontificio [vedi] riebbe sotto PioVII i suoi antichi confini, ma gli furono sottratti Avignone ed il contado Venassino.
La “restaurazione” fu garantita attraverso la cd. Santa Alleanza tra Prussia, Russia e Austria, che di fatto si pose come uno strumento di polizia internazionale che aveva il compito di spegnere sul nascere qualunque focolaio di rivolta in Europa ed impedire il ripetersi di un nuovo evento rivoluzionario pari a quello francese del 1789 [vedi Rivoluzione francese].
L’assetto delineato dal (—) resse per diversi decenni (almeno fino al 1848), anche se in questo periodo non mancarono moti rivoluzionari (1820-21 e 1830), che tuttavia furono bloccati dall’intervento delle forze militari della Santa Alleanza.
Consuetudine
Uniforme ripetizione che si protrae nel tempo di un dato comportamento (usus) da parte della generalità dei consociati, con la convinzione della sua giuridica necessità (cd. opinio iuris ac necessitatis).
Anticamente tutto il diritto era consuetudinario, risiedendo il fondamento degli istituti giuridici nella sacralità dei costumi degli antenati (mores maiòrum).
In diritto romano classico, la (—) si contrapponeva alle fonti legislative: la prima rientrava nell’ambito del diritto non scritto (ius ex non scripto), le seconde nel diritto scritto (ius scriptum). Inoltre, si ammetteva l’abrogazione tacita della legge non solo per desuetudine, ossia per reiterata inosservanza di essa, ma anche attraverso una (—) che introducesse una norma contraria.
Fu in età imperiale, con Costantino [vedi] che, allo scopo di porre riparo alla confusione dilagante, venne ristabilita l’autorità della legge e fu sancito il principio che quest’ultima non potesse essere abrogata dalla (—).
Il principio venne ripreso nella compilazione giustinianea [vedi Corpus iuris civilis], in cui si stabilì che la (—) dovesse avere efficacia solo nelle materie non regolate dalla legge.
Il diritto romano poneva il fondamento della (—) nel tacito consenso del popolo, non ravvisando differenza tra il suo manifestarsi esplicitamente nella legge o implicitamente nella (—).
Il tempo era il fattore essenziale della (—), ma non era stabilito il minimo necessario per la sua formazione, essendo lasciato all’apprezzamento del magistrato verificare se, caso per caso, fosse passato un periodo di tempo congruo ad evincere l’obbligatorietà del comportamento.
Nei primi secoli del medioevo la (—) assunse una posizione prioritaria nell’ambito delle fonti giuridiche, sia per la funzione svolta di adeguamento del diritto romano alle esigenze della prassi, sia per la forza dimostrata nel creare diritto nuovo.
Nel diritto canonico, tuttavia, la validità di una (—) richiedeva la preventiva approvazione del competente organo ecclesiastico.
Importante creazione del diritto consuetudinario medievale fu l’istituto del feudo [vedi] e la formazione del diritto civico (consuetudinis loci), ossia delle consuetudini appartenenti ad una stessa civitas e sorte dalla comunanza degli interessi dei cittadini, riuniti in corporazioni ed associazioni. Fu dalla redazione scritta di tali consuetudini cittadine che si originò il nucleo principale del ius proprium [vedi].
Il passaggio dall’ordinamento comunale a quello delle monarchie assolute determinò il declino della (—) ed il prevalere della legge come fonte della volontà del principe.
L’avvento dei codici [vedi Codificazione] produsse il definitivo declino della (—).
Il nostro attuale codice civile, all’art. 8 delle disposizioni preliminari, dispone che nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo se da essi richiamat
Corvée
(latino corrogare, convocare)
Termine indicante in età feudale la prestazione di servigi, che i coltivatori di fondi erano obbligatoriamente tenuti a fornire nella riserva del loro padrone (pars dominica). Tali prestazioni d’opera si distinguevano dalle normali attività svolte dal colono nella pars massaricia, ossia nella parte di fondo a lui attribuita a scopi di coltivazione e di sostentamento personale