(Accorgimenti)
Suggerimenti pratici di astuzie e furberie, forniti dai giuristi della Scuola del Commento [vedi Commentatori], per sfuggire alle maglie della legge.
Guida Al Diritto Italiano
(Accorgimenti)
Suggerimenti pratici di astuzie e furberie, forniti dai giuristi della Scuola del Commento [vedi Commentatori], per sfuggire alle maglie della legge.
[legge delle]
Costituzione di Valentiniano III e di Teodosio II emanata nel 426 e contenuta nel Codice Teodosiano [vedi], che attribuiva alle parti la possibilità di citare in giudizio a sostegno delle proprie ragioni le opinioni e le opere di soli cinque giuristi: Modestino [vedi], Gaio [vedi], Ulpiano [vedi], Paolo [vedi] e Papiniano [vedi] o quelle di altri giuristi riconosciuti come autorevoli da almeno uno dei cinque. Qualora su uno stesso caso concreto vi fossero state disparità di opinioni, prevaleva l’opinione della maggioranza oppure, in caso di parità, quella di Papiniano. Nell’ipotesi in cui entrambi i criteri fossero risultati inapplicabili, il giudice aveva la facoltà di decidere secondo il suo libero apprezzamento.
Nei secoli succesivi furono emanate molte altre leggi delle citazioni, tra le quali ricordiamo quella emanata nel 1427 da Giovanni di Castiglia, con la quale si proibiva di citare in giudizio opinioni di giuristi successivi a Bartolo [vedi Bartolo da Sassoferrato], per il diritto civile, e a Giovanni d’Andrea [vedi] per il diritto canonico
Raccolta di leggi che regolano il processo civile.
Il progetto, redatto dal guardasigilli Pisanelli [vedi Pisanelli Giuseppe], risulta calcato sul codice di procedura civile sardo del 1859 e, come questo, è un’imitazione del codice francese del 1806, dal quale si differenzia per taluni istituti, quali ad esempio, la conciliazione, la cui disciplina viene mutuata dal codice napoletano.
Il (—) risulta composto di 950 articoli, contenuti in tre libri, dedicati rispettivamente all’ordine e alla forma dei giudizi; all’esecuzione forzata delle sentenze, delle ordinanze e degli atti ricevuti da un pubblico ufficiale; ai vari procedimenti speciali.
Con decreto del 30 novembre 1865 furono emanate le disposizioni transitorie al (—).
Numerose furono anche le leggi complementari, tra le quali la L. 30 giugno 1876, recante modifiche alla formula del giuramento di periti e testimoni e la L. 31 marzo 1901, col relativo decreto esecutivo 31 agosto 1901, contenente la disciplina del procedimento sommario
Contratto marittimo di Venezia, particolarmente diffuso a partire dal X secolo. Esso non trova analoghi riscontri nel diritto romano, poichè trae origine direttamente dalle esigenze quotidiane, affinate da un’esperienza secolare vissuta in proprio da ciascun popolo o assimilata da altri popoli.
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